Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conferma la Condanna
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è rappresentato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando una condanna per un reato legato agli stupefacenti. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e puntuali.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che sanziona i fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi.
I motivi del ricorso
La difesa ha lamentato presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata riguardo l’accertamento della responsabilità penale. Inoltre, ha contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), l’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha concluso per la palese inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dalla difesa non fossero consentiti in sede di legittimità. Essi sono stati qualificati come ‘generici’ e ‘meramente assertivi’, ovvero non in grado di confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che la sentenza di secondo grado era, al contrario, completa e puntuale. La motivazione della condanna si fondava su elementi specifici e ben delineati che la difesa non aveva efficacemente contestato. In particolare, due fattori sono stati decisivi:
1. Il dato quantitativo e la potenziale diffusività: La quantità di sostanza sequestrata e la sua potenzialità di essere distribuita a terzi sono stati ritenuti elementi ostativi a qualificare il fatto come semplice uso personale, come invece sostenuto dall’imputato.
2. I precedenti penali e la recidiva: I precedenti penali dell’imputato, che avevano già portato al riconoscimento della recidiva, sono stati considerati un ostacolo insormontabile per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La norma dell’art. 131-bis c.p., infatti, richiede una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore del reato, e la presenza di precedenti specifici gioca un ruolo determinante.
In sostanza, i Supremi Giudici hanno stabilito che il ricorrente si era limitato a riproporre le proprie tesi in modo generico, senza individuare vizi logici o giuridici concreti nel ragionamento dei giudici d’appello.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una critica non specifica alla sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso; è indispensabile articolare censure precise che mettano in luce le lacune o gli errori del provvedimento contestato. La decisione comporta la condanna definitiva dell’imputato, il quale è stato anche obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, questo caso è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, dettagliati e giuridicamente fondati, pena la chiusura immediata di ogni possibilità di riesame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e meramente assertivi, incapaci di contestare specificamente le argomentazioni complete e puntuali della sentenza di secondo grado.
Quali elementi hanno impedito di considerare il fatto di ‘particolare tenuità’?
Due elementi principali: il dato quantitativo e la potenziale diffusività della sostanza, che contrastavano con l’ipotesi di uso personale, e i precedenti penali dell’imputato, che hanno portato al riconoscimento della recidiva.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
10
• COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., eccessività della pena e mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, capo e punti della sentenza che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento a specifici elementi (il dato quantitativo e la potenziale diffusività ostativi all’allegato uso personale; i precedenti penali, valsi la ritenut recidiva e, tutti, complessivamente ostativi a ritenere il fatto di particolare tenuit ) del tutto genericamente contestati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consiglie COGNOME relatore COGNOME
Il Pre • -nte