Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le ragioni per cui un’impugnazione può essere respinta in via preliminare e le conseguenze che ne derivano per il ricorrente.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, contestava la decisione sostenendo diversi punti, tra cui un’errata valutazione del suo elemento psicologico (il dolo) e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto la sua condotta grave, sottolineando l’intensità della sua intenzione colpevole e la piena consapevolezza di violare le prescrizioni di un regime detentivo.
L’Analisi della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non avessero la specificità e la fondatezza necessarie per superare il vaglio preliminare, basando la loro decisione su tre pilastri principali.
Genericità dei Motivi e Reiterazione delle Censure
Il primo punto critico evidenziato dalla Corte è la genericità delle censure. Le argomentazioni relative al dolo sono state giudicate come una semplice riproposizione di questioni già sollevate e respinte nel giudizio d’appello, senza introdurre nuovi elementi di critica specifica contro la motivazione della sentenza impugnata. In ambito procedurale, non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice precedente; è necessario spiegare in modo preciso e puntuale perché la sua motivazione sarebbe illogica o errata. La mera ripetizione di argomenti già vagliati rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
La Valutazione del Dolo e il Rifiuto delle Attenuanti nel contesto del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello riguardo all’intensità del dolo. La motivazione fornita è stata ritenuta congrua e non illogica, chiudendo di fatto la porta a una rivalutazione nel merito. Analogamente, la richiesta di applicazione dell’attenuante per lo spontaneo rientro in abitazione è stata definita ‘manifestamente infondata’, così come le generiche richieste di una pena più mite, già fissata nel minimo edittale dalla corte precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia individuato vizi logici o giuridici concreti nella sentenza d’appello. La decisione di secondo grado era stata ‘congruamente motivata’ sia sulla gravità del fatto (escludendo l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità), sia sull’intensità del dolo. Di fronte a una motivazione logica e coerente, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. La dichiarazione di inammissibilità è stata, pertanto, una conseguenza diretta della debolezza strutturale dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico, ribadendo l’importanza di presentare impugnazioni serie e ben argomentate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la genericità dei motivi, che erano una mera ripetizione di questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e per la manifesta infondatezza delle censure relative al mancato riconoscimento di un’attenuante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata a 3.000 euro, da versare alla cassa delle ammende.
La Cassazione ha rivalutato la colpevolezza dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione non ha rivalutato nel merito la colpevolezza. Ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello sulla gravità del fatto e sull’intensità del dolo era logica e sufficiente, respingendo le critiche del ricorrente come generiche e non idonee a mettere in discussione la coerenza del precedente giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3519 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3519 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 25651/25
Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l’art. 131-bis c.p., in consider quanto osservato sull’intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare prescrizioni del regime detentivo;
ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di dolo essendo reiterative delle medesime questioni sull’errore in cui sarebbe incorso l’imputat escluso con motivazione non illogica;
ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dal comma 4 dell’art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (ve Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479) mentre generiche sono le richieste di applicazione di una pena più mite, già determinata nel minimo edittale;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
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