Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29936 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29936 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 196
CC – 31/01/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 17/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per l’indagato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante dell’art. 416bis .1 cod. pen., per la gestione della piazza di spaccio in Caivano al Parco Verde e in comuni limitrofi per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione all’associazione (primo motivo) e in relazione alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo si evidenzia che il ricorrente ha contestato solo genericamente la motivazione sulla partecipazione all’associazione senza confrontarsi con l’articolata ordinanza impugnata in cui si dà conto del suo ruolo di partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–
NOME dal quale acquistava in modo continuativo cospicui quantitativi di stupefacente. Non ha confutato, poi, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME ha preso posizione rispetto alle numerose intercettazioni a suo carico. L’ordinanza impugnata, dopo la ricostruzione nelle prime pagine del quadro d’insieme relativo all’egemonia in Caivano del RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, che aveva soppiantato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ł passata a esaminare la posizione specifica di NOME COGNOME, detto COGNOME, storico spacciatore di Caivano, già alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e comunque aduso a versare la quota al RAGIONE_SOCIALE (pag. 8-10).
Con riferimento al secondo motivo si evidenzia che il ricorrente, al di là dell’erroneo riferimento a tale COGNOME NOME e a un comodato gratuito non oggetto del presente procedimento, ha del pari evitato il confronto con la motivazione puntuale di pag. 12 ove si Ł dato conto del suo notevole calibro criminale, siccome aveva continuato a spacciare nonostante gli arresti domiciliari per altro procedimento.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME