Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede precisione e rigore tecnico. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure possa precludere l’esame del merito e determinare la condanna alle spese.
I fatti del caso in esame
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), fattispecie che punisce i fatti di lieve entità. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il ricorso inammissibile e la decisione della Cassazione
Il ricorrente lamentava, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente la possibile esistenza di ‘cause di proscioglimento’, ovvero di quelle circostanze che avrebbero potuto portare a una sua assoluzione. Tuttavia, questa doglianza è stata presentata in termini estremamente vaghi, senza specificare quali fossero le cause non considerate o le ragioni per cui la valutazione dei giudici di merito sarebbe stata errata.
La valutazione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha agito con fermezza. Ha ritenuto il motivo di impugnazione del tutto generico e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, fermandosi a un giudizio preliminare sulla validità formale dell’atto. La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara: il motivo è stato ritenuto inammissibile ‘perché generico, non essendo stato dedotto alcunché’. In altre parole, non è sufficiente affermare che un giudice abbia sbagliato; è necessario spiegare in modo specifico e dettagliato dove, come e perché la decisione sarebbe errata. L’onere della specificità dei motivi è un principio cardine del processo penale, volto a garantire che il giudizio di legittimità si concentri su precise violazioni di legge e non si trasformi in un riesame dei fatti, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. La mancata indicazione di elementi concreti a sostegno della propria tesi ha reso impossibile per la Corte Suprema valutare la fondatezza della critica.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede una perizia tecnica elevata. Non sono ammesse contestazioni vaghe o astratte. Ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e deve indicare con precisione le norme di legge che si assumono violate e le ragioni di tale violazione. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza, ma comporta anche un esborso economico non trascurabile, che si aggiunge al peso della condanna stessa. È un monito a ponderare con attenzione la strategia processuale e ad affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di articolare le censure in modo conforme ai rigidi requisiti richiesti dalla legge.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato ritenuto inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato era ‘generico’, ovvero non specificava in alcun modo quali fossero le presunte cause di proscioglimento che la corte precedente avrebbe omesso di valutare.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29200/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.