Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’argomentazione vaga può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, sottolineando come la mancanza di specificità nelle motivazioni renda l’atto processuale incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Il Contesto del Caso: Dal Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale in primo grado con rito abbreviato. La sentenza era stata parzialmente riformata in appello, con una riduzione della pena. Nonostante ciò, l’imputata decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare l’affermazione della sua responsabilità penale, ritenendo viziata la motivazione della Corte d’Appello.
Analisi del Ricorso Inammissibile: la Valutazione della Corte
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi dell’unico motivo di ricorso presentato. I giudici hanno rapidamente rilevato un difetto fondamentale: l’estrema genericità delle argomentazioni. Il ricorso, infatti, non specificava in modo chiaro e puntuale quali fossero le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenere la richiesta di annullamento della condanna. In ambito processuale, e in particolare nel giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in termini astratti; è necessario indicare con precisione le carenze, le contraddizioni o le illogicità del ragionamento seguito dal giudice del merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che le deduzioni proposte dalla ricorrente erano del tutto prive di concretezza. Mancava un’analisi critica della sentenza impugnata e l’indicazione di specifici elementi probatori che fossero stati travisati o non considerati. Un ricorso così formulato non permette alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge, trasformandosi in una mera riproposizione di doglianze generiche. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione sulla responsabilità penale.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la Corte ha ritenuto equo fissare tale somma in euro 3.000,00. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa, formulando censure specifiche e pertinenti, pena l’inammissibilità dell’impugnazione e l’imposizione di sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile a causa della sua “estrema genericità”, in quanto le argomentazioni erano prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere la richiesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43184 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43184 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nate a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 28 maggio 2014 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato e, ritenuta continuazione, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso, con il quale la imputata si duole del vizio dell motivazione circa l’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che possano sorreggere la richiesta;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.