Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale che richiede precisione e rigore. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: la genericità non paga. Anzi, può costare molto cara. Analizziamo un caso in cui un ricorso inammissibile non solo ha precluso l’esame nel merito, ma ha anche comportato pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte di Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su due aspetti principali: il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la sentenza di secondo grado presentava evidenti vizi logici nella motivazione su questi specifici punti.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile per genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione non si basa su una valutazione della fondatezza o meno delle lamentele del ricorrente, ma su un vizio preliminare e insanabile: la genericità assoluta dei motivi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha osservato che il ricorso era affetto da ‘genericità assoluta’. In pratica, il ricorrente si era limitato a contestare la decisione della Corte d’Appello senza, tuttavia, spiegare concretamente e specificamente quali fossero le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata illogica.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, ‘congruamente motivato’ sia sulla determinazione della pena (il cosiddetto ‘trattamento sanzionatorio’) sia sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso, invece, non articolava una critica puntuale e specifica, ma si risolveva in una mera e astratta doglianza.
La Cassazione ha quindi ribadito un principio cardine del processo penale: un motivo di ricorso, per essere valido, deve andare oltre la semplice enunciazione di un disaccordo con la decisione precedente. Deve individuare con precisione il punto della motivazione che si contesta, l’errore logico o giuridico che si sarebbe verificato e le ragioni per cui tale errore avrebbe viziato la sentenza.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e significative, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione del giudizio. Deve essere un atto tecnico, preciso e argomentato. La mancanza di specificità non solo ne causa il rigetto in rito, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie che hanno lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Nel caso specifico, il motivo era la ‘genericità assoluta’ dei motivi, ovvero non erano sufficientemente specifici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa ordinanza, la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Perché la Corte ha ritenuto ‘generico’ il motivo del ricorso?
Perché il ricorrente si è limitato a criticare la sentenza d’appello senza spiegare in modo specifico e dettagliato quali fossero i presunti vizi logici della motivazione. La Cassazione ha invece verificato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua sulle sue decisioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3555 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3555 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 25887/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericit assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, mentre ne ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stim equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Il
re estensore
hpvtgo
Così de iso,1 12 gennaio 2026
Erfole Aprile