Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Analizziamo insieme una decisione che fa luce su questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale lo aveva condannato, tra le altre cose, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ritenuta persona offesa dal reato contestato (ricettazione, art. 648 c.p.). L’imputato, non accettando tale statuizione, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando la sua responsabilità civile e la conseguente condanna al risarcimento.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24906 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha stabilito se la condanna al risarcimento fosse giusta o sbagliata. Si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità e Correlazione nel ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era “generico e non specifico”. Cosa significa in pratica? L’imputato, nel suo ricorso, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni e ragioni che aveva già presentato e che erano state discusse e respinte dalla Corte d’Appello.
Questo approccio è contrario a quanto previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziando in modo puntuale e specifico dove e perché il giudice del grado precedente avrebbe sbagliato. In questo caso, mancava totalmente la “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
In sostanza, il ricorrente non ha attaccato le specifiche motivazioni della sentenza d’appello, ma ha riproposto le sue tesi in modo astratto, rendendo il suo ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o redatti senza il necessario rigore tecnico.
È interessante notare anche un altro aspetto della decisione: la Corte ha rigettato la richiesta della parte civile di liquidare le proprie spese legali. La motivazione è che, essendo il ricorso dell’imputato focalizzato solo sulla propria posizione, non conteneva motivi diretti a contrastare specificamente la pretesa della parte civile. Questa pronuncia sottolinea come ogni richiesta all’interno del processo debba essere supportata da motivi pertinenti e diretti.
Questa ordinanza è un chiaro monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile dimostrare, con argomenti giuridici specifici e pertinenti, le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione commessi dal giudice precedente.
Cosa significa che un ricorso è “generico” e perché viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è considerato “generico” quando non critica in modo specifico le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nel grado di giudizio precedente. Viene dichiarato inammissibile perché manca la necessaria correlazione tra i motivi dell’appello e le motivazioni della decisione impugnata, come richiesto dalla procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie o prive di fondamento.
Perché la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile?
La Corte ha rigettato la richiesta perché il ricorso dell’imputato non conteneva motivi specifici diretti a contrastare la pretesa della parte civile. In assenza di una contestazione diretta alla posizione della parte civile nel ricorso, la sua richiesta di liquidazione delle spese è stata respinta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24906 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna dell’imputato risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, è generico e non specifico fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate d giudice del gravame nella parte in cui ritiene che la persona offesa dal reato di cui all’a cod. pen. sia stata lesa, in qualità di ricorrente dinanzi alla Commissione Provinciale Tribu dalla condotta illecita posta in essere dall’imputato;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’impugnazione;
ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, COGNOME, deve essere rigettata, in mancanza di motivi diretti a contrastare la pre dell’imputato per la tutela dei propri interessi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente