Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda come la genericità dei motivi non solo impedisca l’analisi del caso, ma porti anche a conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza in esame chiarisce perché un ricorso inammissibile rappresenta una sconfitta su tutti i fronti, sottolineando l’importanza di una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di rapina, previsto dall’articolo 628 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo volto a contestare il giudizio di responsabilità espresso dalla corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse o meno colpevole. La sua decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. A seguito di questa declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un punto fondamentale: la totale genericità e indeterminatezza del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto presentato era privo dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel dettaglio, la Corte ha rilevato due profili di genericità:
1. Mancata individuazione delle censure: Il ricorso non specificava quali fossero gli elementi concreti alla base della critica mossa alla sentenza della Corte d’Appello. Si trattava di una contestazione astratta, che non permetteva al giudice di legittimità di comprendere quali fossero i punti della motivazione da sindacare.
2. Mancata correlazione con la sentenza impugnata: Il motivo di ricorso si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi con la specifica motivazione addotta da quest’ultima. In pratica, il ricorrente ha ignorato il ragionamento del giudice del gravame, presentando argomenti “scollegati” dalla decisione che intendeva criticare. Questa mancanza di correlazione, come ribadito dalla giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 23014 del 2021), è una causa diretta di inammissibilità.
Le Conclusioni: l’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
La pronuncia in esame riafferma un principio cardine del processo penale: l’impugnazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un rimedio che richiede una critica mirata e argomentata contro uno specifico provvedimento. Un ricorso inammissibile perché generico non è solo un atto processualmente inutile, ma diventa anche un costo per chi lo propone. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso articoli motivi specifici, pertinenti e direttamente collegati alle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. In assenza di questi elementi, la porta della Cassazione rimane chiusa, con l’ulteriore conseguenza di una condanna pecuniaria.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua totale genericità e indeterminatezza. Non indicava in modo specifico gli elementi che contestavano la sentenza impugnata e non si confrontava con le motivazioni della Corte d’Appello, violando i requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che deve esistere una “correlazione” tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso devono confrontarsi direttamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza che si sta impugnando. Non è sufficiente riproporre le stesse difese già respinte, ma è necessario criticare specificamente il ragionamento seguito dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’a 628, comma secondo, cod. pen., è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che lo stesso motivo è altresì generico perché fondato su argomenti del tutto astratti, che asseritamente ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza tuttavia neanche enuclearle in concreto in relazione all’effettivo argomentare della Corte di appello nel giungere alla affermazione di responsabilità;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.