Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona la Genericità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per eccessiva genericità comporti non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche precise conseguenze economiche per il proponente. Affrontare il giudizio di legittimità richiede una meticolosa preparazione e la formulazione di censure specifiche e dettagliate, pena la vanificazione della propria azione difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La condanna originaria era stata emessa per una violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90, normativa che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’organo supremo della giurisdizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dai giudici di legittimità. Il ricorso è stato giudicato ‘estremamente generico’. In pratica, le doglianze presentate dal difensore erano state formulate in modo talmente vago da non poter essere scrutinate dalla Corte.
Nello specifico, il ricorrente aveva fatto riferimento a due punti principali:
1. Evocazione di cause di estinzione non specificate: L’atto menzionava genericamente l’esistenza di cause di estinzione del reato che il giudice di merito non avrebbe considerato, senza però indicare quali fossero né perché avrebbero dovuto essere applicate al caso concreto.
2. Mancanza di motivazione non illustrata: Si lamentava un difetto di motivazione nella sentenza impugnata, ma ancora una volta senza spiegare in quali punti la motivazione fosse carente, illogica o contraddittoria.
Questa assenza di specificità viola uno dei principi cardine del processo penale, secondo cui chi impugna una decisione ha l’onere di indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto che la sostengono. Un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica e astratta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Oltre alla conferma della condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce, pertanto, un principio fondamentale per ogni avvocato: l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e giuridicamente argomentati, poiché la genericità non solo è inefficace, ma comporta anche costi significativi per il proprio assistito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto estremamente generico. In particolare, evocava cause di estinzione del reato non specificate e lamentava una mancanza di motivazione senza illustrarne le ragioni.
Quale era il reato oggetto della condanna impugnata?
La condanna impugnata riguardava la violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, che sanziona i reati in materia di sostanze stupefacenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18461 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME relativo a condanna ex art. 73 DPR 309/90 è inammissibile siccome estremamente generico riducendosi ad una non spiegata evocazione di cause di estinzione (non specificate) non considerate dal giudice e ad una asserita e ancora una volta non illustrata mancanza di motivazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024