Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso porti a una declaratoria di inammissibilità e a una condanna pecuniaria.
I Fatti alla Base della Vicenda
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Questa decisione implica che la Corte non ha nemmeno analizzato il contenuto della doglianza, fermandosi a una valutazione preliminare sulla sua idoneità a essere discussa. La conseguenza diretta è la conferma irrevocabile della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni: la Genericità Assoluta del Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale dietro la decisione della Suprema Corte risiede nella “genericità assoluta” del motivo presentato dal ricorrente. Secondo i giudici, le argomentazioni addotte erano vaghe e non si confrontavano in modo specifico con le motivazioni, ampie e coerenti, della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva, infatti, costruito la sua decisione sulla base di una valutazione logica delle risultanze istruttorie, spiegando nel dettaglio perché gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale fossero presenti nel caso di specie.
Un ricorso in Cassazione, per essere valido, non può limitarsi a riproporre le stesse difese o a esprimere un generico dissenso. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza che intende contestare. In assenza di questa specificità, l’atto risulta inefficace e, come in questo caso, porta a un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è automaticamente condannato al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo. La norma prevede anche la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la Corte, considerando la natura delle questioni sollevate, ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro. Questa ordinanza serve quindi da monito: un’impugnazione non è un atto da prendere alla leggera. Se non è supportata da motivi solidi, specifici e pertinenti, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di dover affrontare un ulteriore e significativo esborso economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte lo respinge senza esaminarne il merito, perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato generico?
È stato ritenuto generico perché non contestava in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, la quale era stata considerata congruamente motivata e basata su una valutazione coerente delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 21/07/1970
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Co
Il rsidente