Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Condotta Abituale
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, evidenziando come la precisione e la specificità dei motivi siano cruciali. Un ricorso inammissibile è l’esito quasi certo quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono generiche o meramente ripetitive. La Suprema Corte, in questo caso, ribadisce principi consolidati sia in materia processuale sia sostanziale, in particolare riguardo all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Una Condanna per False Dichiarazioni
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di cui agli articoli 494 (Sostituzione di persona) e 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale) del codice penale. La Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la responsabilità dell’imputato. Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo su due motivi principali: un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua identità e l’erronea mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su una valutazione di genericità e manifesta infondatezza di entrambi i motivi proposti.
Il Primo Motivo: la Genericità sulla Prova dell’Identità
La difesa lamentava che la Corte d’Appello avesse motivato in modo generico sulla prova della responsabilità. La Cassazione ha respinto questa censura, qualificandola come non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato come la prova dell’identità fosse solida, basandosi sulla dichiarazione di un operante dei Carabinieri, sui riscontri ottenuti dalla banca dati SDI (Sistema di Indagine) e, infine, sull’ammissione dello stesso imputato che, messo alle strette, aveva rivelato la sua vera identità esibendo il documento corretto.
Il Secondo Motivo e il concetto di Ricorso Inammissibile per Abitualità
Il secondo motivo di ricorso riguardava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato generico e indeterminato, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La difesa non aveva indicato gli elementi specifici su cui si fondava la critica alla sentenza, impedendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Nel merito, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello: l’istituto della tenuità del fatto non era applicabile a causa della condotta abituale dell’imputato. La presenza di tre precedenti penali per reati della stessa indole è stata considerata un ostacolo insormontabile per il riconoscimento del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si basano su due pilastri fondamentali del diritto processuale e penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: un’impugnazione non può essere una generica lamentela, ma deve contenere una critica argomentata e precisa della decisione che si contesta. Riprodurre semplicemente le doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con le ragioni del giudice, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ribadisce i limiti applicativi dell’art. 131 bis c.p. La non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede non solo un’offesa di modesta entità, ma anche che il comportamento dell’autore non sia abituale. La valutazione sull’abitualità si fonda su elementi oggettivi, come la presenza di precedenti specifici, che delineano una sorta di ‘tendenza a delinquere’ del soggetto, incompatibile con la finalità dell’istituto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la prassi forense. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto con estrema cura, evitando formule generiche e concentrandosi su critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione dei precedenti penali è un fattore determinante per l’applicazione di benefici come la non punibilità per tenuità del fatto. Una difesa efficace deve quindi tenere conto non solo degli elementi del singolo episodio criminoso, ma anche della storia criminale complessiva dell’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, cioè non criticano specificamente il ragionamento della sentenza impugnata o si limitano a ripetere argomenti già respinti, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quando non si applica la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
Secondo la sentenza, la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) non si applica quando la condotta dell’imputato è ritenuta ‘abituale’. In questo caso, l’abitualità è stata desunta dalla presenza di tre precedenti penali per reati della stessa natura.
Quale prova è stata considerata decisiva per l’identificazione dell’imputato?
La prova decisiva è stata un insieme di elementi convergenti: la dichiarazione dell’agente di polizia, i riscontri dalla banca dati SDI che indicavano il ricorrente come l’effettivo utilizzatore del veicolo e, infine, l’ammissione dello stesso imputato che ha poi esibito il proprio documento d’identità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito al giudizio di responsabilità dell’imputato, è generico e non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Sul punto, infatti, il giudice d’appello ha correttamente indicato come prova fondamentale dell’avvenuto accertamento dell’identità dell’imputato la dichiarazione fornita dall’operante della RAGIONE_SOCIALE, il quale ha affermato come lo stesso imputato, a seguito dei riscontri sulla banca data SDI da cui risultava che COGNOME NOME fosse l’effettivo utilizzatore del mezzo fermato, abbia ammesso la sua vera identità, esibendo anche il relativo documento.
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Sul punto, si osserva come la sentenza impugnata abbia già correttamente escluso l’esistenza dei presupposti di tenuità della condotta tali da far ritenere concretata l’ipotesi di non punibilità, qualificand la condotta dell’imputato come abituale in forza della sussistenza di tre precedenti per reati della stessa indole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024