Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Presentare un appello in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti precisi. Un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude la discussione, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Il suo obiettivo era dimostrare l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno messo un punto fermo alla questione senza nemmeno entrare nel merito dei fatti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione dell’innocenza o colpevolezza del ricorrente, ma su un vizio procedurale fondamentale del suo atto di appello. La conseguenza diretta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che rende il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto l’appello. Il motivo dedotto dal ricorrente è stato giudicato affetto da “genericità assoluta”. In pratica, le argomentazioni presentate non erano sufficientemente specifiche e non si confrontavano in modo critico e puntuale con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, al contrario, era stata ritenuta congruamente motivata e basata su una valutazione coerente delle risultanze istruttorie. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive già respinte, ma deve individuare e contestare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente. La mancanza di questa specificità rende l’atto d’impugnazione inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Un appello superficiale o generico è destinato a fallire e a comportare costi aggiuntivi per chi lo propone. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Per i cittadini e i professionisti legali, questa decisione è un monito a redigere atti di impugnazione accurati, dettagliati e focalizzati sulle reali criticità giuridiche della sentenza che si intende contestare, per evitare che il ricorso inammissibile si trasformi in una sconfitta su tutti i fronti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché affetto da ‘genericità assoluta’, ovvero i motivi presentati non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, la quale era invece stata considerata congruamente motivata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ritenendola una cifra equa in ragione delle questioni dedotte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente