Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile, come evidenziato da una recente ordinanza, non solo preclude la possibilità di una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo una decisione della Suprema Corte che illustra chiaramente questo principio in un caso di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe motivato in modo adeguato la propria decisione, omettendo di considerare aspetti cruciali che avrebbero potuto portare a un esito diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma pari a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa statuizione non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi in cui un ricorso viene respinto per inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un concetto fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Il motivo presentato dal ricorrente è stato giudicato affetto da “genericità assoluta”.
In altre parole, il ricorso si limitava a criticare la sentenza d’appello in modo vago, senza confrontarsi specificamente e punto per punto con le argomentazioni logico-giuridiche che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse, al contrario, “congruamente motivato” in merito alla sussistenza degli elementi del reato di resistenza, basandosi su una “valutazione coerente alle risultanze istruttorie”.
La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano le prove, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso generico, che non individua vizi specifici nella sentenza, impedisce alla Corte di svolgere la propria funzione.
Le Conclusioni: l’Importanza di un Ricorso Specifico
La pronuncia in esame offre un importante monito: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere redatta con la massima precisione. Contestare una sentenza in modo generico equivale a non contestarla affatto agli occhi della Corte di Cassazione.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio economico significativo. La condanna al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p., agisce come deterrente contro ricorsi presentati in modo superficiale o con finalità meramente dilatorie. Pertanto, è essenziale che ogni motivo di ricorso sia specifico, pertinente e strettamente ancorato ai vizi di legittimità che si intendono far valere.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza esaminarne il merito, perché i motivi presentati sono legalmente inadeguati, come in questo caso in cui sono stati giudicati affetti da “genericità assoluta”.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto generico il ricorso?
Perché il motivo di ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, la quale, secondo la Cassazione, aveva già spiegato in modo congruo e coerente le ragioni della condanna sulla base delle prove raccolte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46172 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 24/10/1985
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in · favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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Il Presidente