Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta questa regola fondamentale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, illustrando come la genericità dei motivi porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: La Falsa Denuncia di Smarrimento
Il caso trae origine da una condanna per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. L’imputato aveva denunciato lo smarrimento di un assegno, ma le indagini avevano rivelato una realtà diversa: il titolo era stato regolarmente negoziato. La denuncia, quindi, era falsa e finalizzata ad accusare ingiustamente un’altra persona di un reato.
La Corte d’Appello di Torino, con una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti, aveva confermato la colpevolezza dell’imputato, motivando congruamente sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato, inclusa la consapevolezza della falsità della denuncia. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità non sono entrati nel merito della vicenda, poiché i motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati affetti da “genericità”. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza d’appello non erano specifiche, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già ampiamente e correttamente esaminate e respinte nel grado precedente, senza un reale confronto con le argomentazioni dei giudici di merito.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
La Corte ha ribadito un principio consolidato: non è possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione valutazioni di fatto che sono state adeguatamente e logicamente motivate dal giudice di merito. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse difese. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare le prove. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. I giudici hanno ritenuto “evidente l’infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello”. Quest’ultima aveva, infatti, “congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto” di calunnia, compresa la piena consapevolezza dell’imputato riguardo alla falsità delle sue dichiarazioni. La riproposizione delle medesime questioni, senza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, è stata definita come un’apparente denuncia di un errore logico o giuridico, ma in sostanza priva di fondamento. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta due effetti automatici e gravosi per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: il soggetto che ha avviato un’impugnazione inammissibile deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: si tratta di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata equamente determinata in 3.000 euro.
Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione deve essere fondata su motivi seri e specifici. Un ricorso generico e dilatorio non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche un onere economico significativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non specifici. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse questioni già affrontate e motivate dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico ed effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è il reato contestato all’imputato nel caso di specie?
Il reato contestato è la calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. L’imputato è stato accusato di aver falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno, che in realtà era stato regolarmente negoziato, con la consapevolezza di accusare ingiustamente un’altra persona.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RILIEVO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento della calunnia correlata alla denuncia di smarrimento di un assegno regolarmente negoziato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall’art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia, così da giustificare anche il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dela Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Prosidehte