Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e un confronto diretto con la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche severe conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte illustra perfettamente questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso per la sua genericità e condannando l’imputato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Potenza, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di ricorso, contestando sia l’accertamento della sua responsabilità penale sia la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, il dolo.
L’Analisi della Corte e i Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo alla conclusione che fossero entrambi manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Questa valutazione ha determinato l’esito del giudizio, senza che la Corte entrasse nel merito della colpevolezza dell’imputato.
### Il Primo Motivo: La Ricostruzione dei Fatti
Il primo motivo di ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, in particolare l’attendibilità degli agenti operanti. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, basata su corretti criteri di inferenza e su “condivisibili massime di esperienza”. Il ricorso, invece, si limitava a una critica generica senza individuare vizi logici specifici.
### Il Secondo Motivo: La Prova del Dolo
Anche il secondo motivo, relativo all’accertamento del dolo, è stato giudicato infondato. Il ricorrente sosteneva una mancanza di prova dell’intenzione di resistere ai pubblici ufficiali. La Suprema Corte ha invece evidenziato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, basandosi sulla “ostinata opposizione” che l’imputato aveva rivolto contro gli agenti, riconosciuti pacificamente come tali sulla base delle emergenze processuali. La genericità delle doglianze, prive di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, ne ha determinato l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o formulare censure generiche. La Corte ha sottolineato che “la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l’inammissibilità”. L’appello si è rivelato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. In base a tale norma, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione non adeguatamente formulata non solo è inutile ai fini della difesa, ma si trasforma in un ulteriore onere economico per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e generici, non contestando in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata ma limitandosi a criticare la valutazione dei fatti, che è di competenza esclusiva del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non condurre un nuovo giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/05/1999
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all’accertamento della responsabilità per il r di cui all’art. 337 c.p. è manifestamente infondato /oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito congrua e adeguata motivazione in merito all’attendibilità degli agenti operanti / perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime esperienza;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Potenza ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del dolo . per la ostinata opposizione rivolta conto gli stessi pubblici ufficiali, pacific riconosciuti come tali sulla base di emergenze processuali correttamente valutate;
ritenuto che la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni de sentenza di merito, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 26 settembre 2025
Il Presidente