Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca a questa drastica conclusione, confermando la condanna e aggiungendo l’onere delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: Appello per Evasione Respinto
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di evasione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito. In particolare, il ricorrente ha sostenuto l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato e ha criticato il diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nell’analisi del merito della questione. Questa decisione si fonda su un vizio fondamentale dell’atto di impugnazione: la sua assoluta genericità. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano idonei a contestare efficacemente la logica e la coerenza della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione liquida il ricorso. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello di Bari aveva fornito una motivazione congrua e logicamente coerente con le risultanze processuali, sia per quanto riguarda l’accertamento del reato di evasione sia per il rifiuto di concedere le attenuanti generiche. Il ricorso, al contrario, si è limitato a riproporre delle critiche astratte e non specifiche, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. Questa mancanza di specificità rende i motivi del ricorso generici e, di conseguenza, inammissibili. In sostanza, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario spiegare in modo preciso e dettagliato perché quella decisione sarebbe errata, basandosi su elementi concreti.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di un ricorso inammissibile sono severe. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la Corte ha determinato tale somma in 3.000 euro, ritenendola equa in relazione alla natura delle questioni sollevate. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di ultima istanza deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, poiché un’impugnazione superficiale o pretestuosa non solo è destinata al fallimento, ma si traduce anche in un ulteriore aggravio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano affetti da ‘genericità assoluta’ e non contestavano in modo specifico e pertinente la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, la quale era stata invece giudicata congrua e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha valutato se il reato di evasione fosse stato effettivamente commesso?
No, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. La declaratoria di inammissibilità ha impedito l’esame dei fatti, come la sussistenza del reato o la correttezza del diniego delle attenuanti, bloccando la valutazione a un livello procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46183 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 12/10/1994
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imputato e circa il diniego delle attenuanti generiche sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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