Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, deve presentare motivi specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta tali requisiti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti non solo al rigetto dell’appello, ma anche a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto di evasione, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza d’appello, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel configurare il reato contestato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La valutazione dei giudici supremi si è concentrata sulla natura del motivo presentato. Esso è stato qualificato come ‘generico’, un vizio che, secondo la procedura penale, impedisce l’esame nel merito della questione.
La Corte ha osservato che l’argomentazione del ricorrente non era altro che la riproposizione di una censura già ampiamente esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva nuovi e specifici elementi di critica contro la sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere questioni già risolte con argomenti giuridici corretti nel precedente grado di giudizio.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e si fondano su un principio cardine del sistema delle impugnazioni. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere l’intero merito della vicenda. È, invece, un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un motivo di ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già disattese dal giudice d’appello, senza evidenziare vizi specifici della sua decisione, si rivela privo della specificità richiesta dalla legge. Di conseguenza, non può essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: l’impugnazione di una sentenza deve essere costruita su critiche precise, puntuali e, possibilmente, innovative rispetto a quanto già dibattuto. La mera riproposizione di argomenti già vagliati non solo è destinata all’insuccesso, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta strategia difensiva, che sappia individuare i reali vizi di una sentenza anziché insistere su posizioni già giudicate infondate, evitando così di presentare un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il suo unico motivo era generico, in quanto riproduceva una censura già adeguatamente esaminata e respinta con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ secondo questa ordinanza?
Secondo quanto emerge dalla decisione, un ricorso è generico quando non solleva specifiche critiche contro la sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già valutate e respinte dal giudice del grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il 30/03/1984
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
r
(Tosic)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla piena configurabilità del contestato delitto di evasione nella fattispecie considerata (pag. 1 mot. sent. imp.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.