Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti di specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si rivela generico e ripetitivo. Analizziamo insieme la decisione per capire perché la forma e la sostanza di un ricorso sono così importanti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato contestava la qualificazione giuridica della propria condotta, un aspetto già ampiamente discusso e valutato nel precedente grado di giudizio. Invece di sollevare nuove questioni di legittimità o vizi procedurali specifici, il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già disattese dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze, senza individuare vizi specifici della decisione d’appello, è considerato ‘generico’ e, di conseguenza, non meritevole di essere esaminato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua scelta evidenziando come i motivi di ricorso fossero ‘meramente riproduttivi’ di profili di censura già ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non aveva mosso critiche specifiche alla sentenza di secondo grado, ma aveva semplicemente manifestato il proprio dissenso rispetto alla valutazione dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. La Corte ha richiamato una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000) per affermare che, in casi come questo, non si può ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere specifico, puntuale e focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti di merito già respinti non solo è inutile, ma è anche controproducente. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione, evitando di intasare la giustizia con appelli dilatori o manifestamente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché era generico e si limitava a riprodurre argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica si fondava la contestazione del ricorrente?
Il ricorrente contestava la qualificazione della propria condotta ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda le ipotesi di reati in materia di stupefacenti di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42913 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42913 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificazione della condotta, ai sensi dell’art. 73, conn d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic dal Giudice di merito (si vedano le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Preidete