Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione contro una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso inammissibile, perché formulato in modo generico, non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza in esame chiarisce i requisiti di specificità che un atto di appello deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 336 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica “violazione di legge in punto di affermazione di colpevolezza”. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 28 giugno 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la condanna fosse giusta o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso come causa di inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. Il ricorso è stato giudicato inammissibile per “l’assoluta genericità dei motivi”. I giudici hanno sottolineato come le doglianze fossero state espresse con “formule di puro stile”, senza un reale e critico confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
In pratica, non è sufficiente affermare che una sentenza viola la legge; è necessario spiegare in modo specifico e dettagliato perché la viola, analizzando punto per punto le motivazioni del giudice precedente e contrapponendo argomentazioni pertinenti. Un ricorso che si limita a enunciazioni astratte e non personalizzate sul caso concreto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali ma anche economiche. La Corte, come previsto dalla legge, ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma, stimata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
I giudici hanno specificato che tale condanna pecuniaria è dovuta in quanto non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Cassazione ribadisce il principio secondo cui chi intraprende un’azione legale in modo palesemente infondato o proceduralmente errato deve farsi carico delle conseguenze. Questa ordinanza serve quindi da monito: le impugnazioni devono essere atti seri, motivati e specifici, non tentativi generici di ribaltare una decisione sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi. Il ricorrente ha utilizzato frasi standard e non ha sviluppato alcuna critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che stava impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) alla Cassa delle ammende.
È sufficiente dichiarare di non essere d’accordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente?
No. Come chiarisce questa ordinanza, non è sufficiente. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che si confrontino criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non potendosi limitare a enunciazioni generiche o a formule di stile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 336, cod. pen..
Il ricorso denuncia violazione di legge in punto di affermazione di colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi, che si esauriscono nell’enunciazione della doglianza con formule di puro stile, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.