Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione del caso nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca a una pronuncia di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della cassa delle ammende.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro la Condanna per Evasione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di evasione dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando la valutazione dei fatti e le motivazioni giuridiche che avevano portato alla sua affermazione di colpevolezza.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 maggio 2024, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – ovvero, non stabilisce se l’imputato fosse o meno colpevole – ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dalla Suprema Corte. I giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse affetto da “genericità assoluta”. In pratica, le argomentazioni presentate dal difensore dell’imputato non erano sufficientemente specifiche e non si confrontavano in modo critico e puntuale con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
La Cassazione ha evidenziato come, al contrario, la Corte territoriale avesse “congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione”, basando la propria decisione su una valutazione coerente delle risultanze istruttorie emerse durante il processo. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi già respinte o a esprimere un generico dissenso, ma deve individuare vizi logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, l’appello si qualifica come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita dinanzi alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha il dovere di articolare critiche precise e pertinenti, dimostrando perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata in punto di diritto o viziata logicamente. In mancanza, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con tutte le conseguenze legali ed economiche del caso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questo significa che il ricorso viene respinto senza che i giudici ne esaminino il merito, confermando di fatto la sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la Corte ha ritenuto generico il ricorso in questo caso?
Perché i motivi presentati non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva invece motivato in modo congruo e coerente la sussistenza del reato sulla base delle prove raccolte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
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