Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Troppo Generica
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un confronto critico con la decisione che si intende impugnare. Quando ciò non avviene e ci si limita a ripetere argomenti già trattati, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
Il Caso in Esame: Evasione dagli Arresti Domiciliari
I fatti alla base della vicenda giudiziaria riguardano un soggetto, ristretto agli arresti domiciliari, che si allontanava dalla propria abitazione. A seguito di questo comportamento, veniva condannato nei primi due gradi di giudizio. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, basando la propria difesa su due argomenti principali: l’inoffensività della sua condotta e l’assenza di una reale volontà di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine.
La Decisione della Corte di Cassazione: la Genericità del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 29 gennaio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui l’impugnazione è stata formulata. I giudici hanno rilevato come i motivi del ricorso fossero meramente reiterativi di deduzioni già presentate e valutate dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse giustificazioni, ignorando che la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta “adeguata e completa” a tali argomentazioni.
Le Motivazioni Dietro l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che le motivazioni delle sentenze siano logiche e non contraddittorie. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, dialogando criticamente con le ragioni esposte dai giudici dei gradi precedenti.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la condanna basandosi sul dato oggettivo dell’allontanamento dall’abitazione, ritenendo irrilevanti le presunte intenzioni del soggetto. Limitarsi a ripetere che la condotta era “inoffensiva” senza smontare il ragionamento logico-giuridico della Corte territoriale rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato nel comportamento del ricorrente dei “profili di colpa”, legati alla presentazione di un’impugnazione palesemente infondata. Per questo motivo, è stato condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve da deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico, limitandosi a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa ravvisati nella proposizione del ricorso.
Qual era l’argomento principale del ricorrente e come ha risposto la Corte?
Risposta: Il ricorrente sosteneva l’inoffensività della sua condotta e la mancanza di volontà di sottrarsi ai controlli. La Corte ha ritenuto questi argomenti già adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello, che aveva dato giusto rilievo al fatto oggettivo dell’allontanamento dall’abitazione in cui era agli arresti domiciliari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente formulato, in quanto prospetta l’inoffensività della condotta e l’insussistenza della volontà di sottrarsi a controlli, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ma reiterando deduzioni in ordine alle quali la Corte ha fornito adeguata e completa risposta, dando rilievo al fatto dell’allontanamento dall’abitazione in cui i ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in ‘avore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il P yé1dente