Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel percorso processuale. Quando un’impugnazione, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è formulata con la dovuta specificità, il rischio non è solo quello di vedere le proprie ragioni ignorate, ma anche di subire una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. L’ordinanza n. 26162/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, anche a seguito di una pena concordata in appello.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un uomo da parte del Tribunale di Napoli per il reato di tentato furto pluriaggravato. In seguito all’appello proposto dall’imputato, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della prima sentenza, rideterminava la pena. Tale decisione non derivava da una nuova valutazione del merito, bensì dall’accoglimento di un accordo sulla pena (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’ previsto dall’art. 599-bis c.p.p.) raggiunto tra il Procuratore Generale e il difensore dell’imputato. Questo accordo prevedeva una riduzione della pena a otto mesi di reclusione, a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Genericità
Nonostante l’accordo raggiunto in secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo addotto era la presunta violazione di norme processuali, lamentando la mancata declaratoria di cause di non punibilità o di proscioglimento. Tuttavia, il ricorso si rivelava fatale per la sua assoluta genericità. La difesa, infatti, si limitava a enunciare il vizio senza fornire alcuna indicazione concreta: non veniva specificato quale causa di non punibilità o di improcedibilità si sarebbe verificata nel caso di specie, né venivano offerti elementi a supporto di tale tesi. Questo ha reso il motivo del ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la procedura ‘de plano’ (senza udienza pubblica), ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato la ‘assoluta e palese genericità del motivo’, sottolineando come l’atto di impugnazione non indicasse neanche quale fosse la causa di non punibilità che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare.
La Corte ha inoltre precisato che la sentenza di appello, pur avendo recepito l’accordo tra le parti e la conseguente rinuncia ai motivi, aveva comunque effettuato una valutazione sulla sussistenza del reato ascritto all’imputato, escludendo implicitamente la presenza di cause di proscioglimento evidenti.
La mancanza di specificità è un vizio fatale per un ricorso in Cassazione. L’impugnazione deve contenere una critica argomentata e precisa al provvedimento contestato, non una mera lamentela astratta. In assenza di tali requisiti, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede rigore e precisione. Un ricorso non può essere un tentativo generico di rimettere in discussione una sentenza, ma deve basarsi su motivi chiari, specifici e giuridicamente fondati. La genericità non solo rende l’impugnazione inutile, ma si traduce in un ulteriore onere economico per chi la propone, confermando la definitività della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta e palese genericità’. L’appellante non ha specificato quale causa di non punibilità o di proscioglimento avrebbe dovuto essere applicata nel suo caso, rendendo il motivo di ricorso vago e non scrutinabile nel merito.
Cosa significa che la Corte di Appello aveva comunque valutato la sussistenza del reato?
Significa che, nonostante avesse accettato l’accordo sulla pena tra le parti (che implicava la rinuncia ad altri motivi di appello), il giudice di secondo grado ha comunque verificato che non esistessero cause evidenti per un proscioglimento immediato, confermando la responsabilità penale dell’imputato come presupposto per l’applicazione della pena concordata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26162 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30/11/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 29/05/2023 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica – con cui NOME COGNOME era stato condannato a pena di giustizia per il reato di tentato furto pluriaggravato a lui ascritto – rideterminava la pena in mesi otto di reclusione, accogliendo la determinazione della pena concordata tra
il Procuratore generale ed il difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo inosservanza di nome processuali, ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen., quanto alla mancata declaratoria di cause di non punibilità e proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile con procedura de plano, stante la assoluta e palese genericità del motivo, che non indica neanche quale sarebbe la causa di non punibilità o di improcedibilità verificatasi nel caso in esame, a fronte di una pronuncia che, in ogni caso, pur avendo recepito l’accordo tra le parti, previa rinuncia agli altri motivi di appello, ha comunque valutato la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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