Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. Con l’ordinanza n. 14474 del 2024, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché generico, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una considerevole sanzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire perché la specificità dei motivi di impugnazione è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la fattispecie di lieve entità legata al traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza di condanna, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, è stata impugnata dall’imputato con un ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 del codice penale. Tale attenuante si applica, tra le altre ipotesi, quando l’agente ha cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità. L’imputato, quindi, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare questo aspetto per ottenere una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inappellabilmente inammissibile. Questa declaratoria non ha permesso di entrare nel merito della questione (ovvero, se l’attenuante fosse o meno applicabile), bloccando l’analisi a un livello preliminare.
La conseguenza diretta di questa decisione è stata duplice: in primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai Giudici. Il ricorso è stato ritenuto ‘generico’. Ma cosa significa esattamente? Un motivo di ricorso è generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. In altre parole, non basta esporre le proprie ragioni, ma è necessario spiegare perché le argomentazioni del giudice precedente sarebbero errate.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a ‘reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate’. L’imputato, di fatto, ha ripresentato in Cassazione la stessa tesi difensiva già esposta e respinta in Corte d’Appello, senza però criticare in modo puntuale e specifico il ragionamento con cui i giudici di secondo grado avevano motivato il loro diniego. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso inammissibile, impedendo alla Corte di Cassazione di valutarne il contenuto.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Presentare un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre le medesime questioni di fatto. È, invece, un giudizio di legittimità, dove si contesta l’errata applicazione della legge o la presenza di vizi logici nella motivazione della sentenza precedente. Per avere successo, un ricorso deve ‘dialogare’ con la decisione impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni. Ignorare questo principio, come dimostra il caso in esame, non solo porta al rigetto del ricorso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non contiene critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza che si impugna, ma si limita a ripetere argomentazioni già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
Qual era il motivo specifico del ricorso in questo caso?
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Tuttavia, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non affrontava le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva già respinto tale richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29098/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanz attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non s confronta (cfr., pag. 3), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazio portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.