Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non è una terza possibilità di discutere i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e volto a un nuovo esame del merito. L’analisi di questa ordinanza offre spunti cruciali per comprendere la funzione della Corte di Cassazione e i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità penale effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
Tuttavia, l’esito davanti alla Suprema Corte non è stato quello sperato. Il ricorso è stato respinto non nel merito, ma per una questione procedurale fondamentale: l’inammissibilità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi, che evidenziano errori comuni nella redazione dei ricorsi.
1. Ripetitività delle Censure e Divieto di Riesame del Merito
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era “meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito”. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto, ma ha riproposto le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello.
Soprattutto, il ricorso era “sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti”. Questo è un punto cruciale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti o valutare nuovamente le prove (come testimonianze o perizie), ma verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare le prove è un’istanza che esula dalle sue competenze e porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
2. Genericità del Motivo di Ricorso
Il secondo motivo, strettamente legato al primo, è la “obiettiva genericità” del ricorso. Il ricorrente non si è confrontato specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della Corte d’Appello, spiegando perché e come il giudice abbia sbagliato nell’applicare una norma o nel costruire il suo ragionamento.
Un’impugnazione che si limita a criticare genericamente la decisione, senza un’analisi puntuale e tecnica, non permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo e viene, pertanto, considerata inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso inammissibile è un ricorso destinato a fallire. È essenziale che l’atto sia focalizzato su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione, evitando di trasformarsi in un sterile tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. La difesa tecnica in Cassazione richiede un approccio mirato e rigoroso, consapevole del ruolo e dei limiti del giudice di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, si limitava a riproporre le stesse critiche già valutate nei gradi precedenti, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove e dei fatti, cosa che non rientra nelle competenze della Cassazione. In secondo luogo, era formulato in modo generico, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né effettua una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è quello di giudice di legittimità, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32987 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 30/04/1967
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8718/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 58 pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volta sollecitare una divers valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettivamente ge rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.