Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
NOME, NOME e NOME hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze di data 28 settembre 2021 che, in rifo della assoluzione formulata dal Tribunale della stessa città, li aveva condannati alle pe giustizia per i reati di tentata estorsione ai danni di un operatore di centro commerciale n (il solo NOME) per il reato di lesioni ai danni di un addetto alla sicurezza all’interno d complesso commerciale.
Secondo l’accusa, i tre imputati (un quarto era stato definitivamente assolto dalla fiorentina) facevano parte di una banda di giovani di etnia rom che nel parcheggio del ce commerciale IKEA di Firenze era dedita al riordino dei carrelli lucrando la nnonetina necess
per lo sblocco. Avvicinati da un operatore che gli intimava di allontanarsi, lo minacciavan dissuaderlo; all’intervento di un addetto della sicurezza, lo aggredivano provocandogli lesion
Avverso la decisione di condanna hanno presentato ricorso i tre imputati per i motivi riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.
NOME COGNOME con motivo unico lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità d motivazione in relazione alla valutazione delle prove (art.192 cod. proc. pen.).
NOME e NOME affidano il proprio ricorso congiunto a tre motivi.
Con il primo motivo si lamenta inosservanza/erronea applicazione dell’art.131 bis c.p..
Con il secondo motivo lamentano contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazi (art.606 lett. e cod. proc. pen.) per essere la condanna basata su una presunzione non provat ed apodittica (quella per cui “il cliente IKEA risparmia sui centesimi”).
Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale manifesta infondatezza della motivazione, errore di persona, mancanza dell’elemento soggettivo, assenza di comportamenti idonei e diretti in modo non equivoco, non commissione del fatto, mancanza di motivazione.
Manca la prova che i due imputati abbiano concorso nel reato.
La difesa di NOME e NOME nonché il AVV_NOTAIO Generale hanno inviato memorie a sostegno delle rispettive richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1 II ricorso di NOME COGNOME, fondato su un unico motivo in cui si contes contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato po con esso in sostanza la difesa intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valuta del fatto al fine di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito. Ciò è contrario alla processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l’uniforme interpretazione del d l’uniforme interpretazione del fatto.
Peraltro, la sentenza di appello è immune dai vizi motivazionali contestati poiché for adeguata illustrazione dei motivi posti a fondamento della ricostruzione fattuale, evidenzia criteri che hanno portato all’identificazione del NOME (colui che ha spinto la persona provocandone la caduta e quindi le lesioni) e fornendo la corretta interpretazione giuridica condotta valorizzando la funzione intrinsecamente ed implicitamente intimidator dell’accerchiamento da parte del gruppo di giovani questuanti.
1.2 Il ricorso per cassazione di COGNOME e COGNOME è una confusa esposizione di doglianze in c è difficile individuare l’oggetto della critica di legittimità.
Nel primo motivo sono inseriti eterogenei profili di lagnanza, appena enunciati, approfonditi e lasciati incompiuti, così da rendere incomprensibile persino la causa petendi.
Ancor prima, nell’intestazione si fa riferimento solamente alla errata applicazione dell’ bis c.p. ma poi nella parte argomentativa tale aspetto non viene più menziona
Nella parte argomentativa, per contro, si accenna ad una pluralità di questioni ( contestazione della ritenuta particolare gravità del fatto, alla inoffensività della condo mancata individuazione degli imputati, all’entità del profitto) senza mai affrontarle e enucleare alcun profilo di illegittimità ex art.606 cod. proc. pen.. In particolare sull’in della condotta e sulla modestia del profitto, l’argomento rimane assertivo e non articola ciò si aggiunge che il motivo non pare cogliere che l’azione estorsiva oggetto dell’imputaz non fu quella a danno dei clienti del centro commerciale (da cui si sarebbe potuta trar profitto rappresentato dalla mancia) quanto la condotta posta in essere ai danni di NOME, accerchiato dai giovani per dissuaderlo dall’intervenire in favore dei clienti che s lamentati della loro presenza.
Il motivo è pertanto generico poiché incompleto, di difficile comprensione e privo di spec richiesta, pertanto in violazione dei requisiti minimi per soddisfare gli standard dall’art.581 (tutte le lettere) cod. proc. pen.. E’ stato condivisibilmente affer <<è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizio disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell' proc. pen.» (Sez. 2, sent. n. 29607 del 14/05/2019 Imp. Castaldo Rv. 276748 – 01). No rileva che nel precedente menzionato un significativo contributo alla incomprensibilit ricorso fosse fornito dalla sua prolissità (106 pagine) mentre nel caso concreto è, semm l'opposto: ciò che rileva è il disordine espositivo, l'inconcludenza e la caoticità dell'esp preclusiva "dell'ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei legittimità deducibili" per legge.
Anche il secondo motivo è generico perché non concluso: dopo aver contestato la affermazione della Corte in ordine alla entità degli importi che gli imputati inten estorcere ai clienti del centro commerciale, non si formulano conclusioni sul punto traggono conseguenze logiche da tale affermata contraddittorietà (così definita).
Infine, il terzo motivo dedica sette righe di motivazione a fronte di sette profili di cr motivazione enunciati nella rubrica . Si tratta di una tecn redazionale approssimativa e confusa, che impedisce qualsivoglia interlocuzione sul pian argonnentativo e che condanna il motivo alla genericità.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28 aprile 2023
Il Consi Here relatore