Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e che l’appellante abbia un interesse concreto alla riforma della sentenza. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame del merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce questi principi, offrendo un chiaro esempio di quando un’impugnazione risulta essere un esercizio futile.
I fatti del caso
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava un vizio di motivazione in relazione a due aspetti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. L’obiettivo era ottenere un’ulteriore riduzione della sanzione applicata nei gradi di merito.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi addotti dal ricorrente erano non solo generici, ma soprattutto privi di un reale interesse giuridico. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato respinto?
La Suprema Corte ha articolato la propria decisione sulla base di due pilastri fondamentali: la genericità del motivo e la carenza di interesse ad agire.
Genericità e Carenza d’Interesse
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché generico. Tuttavia, la ragione dirimente è stata la totale assenza di interesse. L’interesse ad impugnare sussiste solo quando l’accoglimento del ricorso può portare a un risultato pratico favorevole per il ricorrente. In questo caso, tale possibilità era esclusa in partenza.
L’applicazione delle attenuanti e la pena minima
Il Collegio ha evidenziato che i giudici di merito avevano già compiuto la valutazione richiesta dal ricorrente, ottenendo il massimo risultato possibile. Nello specifico:
1. Le circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, erano già state applicate nella loro massima estensione possibile.
2. La pena finale era stata determinata nel minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato.
Poiché il ricorrente aveva già beneficiato del trattamento sanzionatorio più favorevole che la legge consente, non avrebbe potuto ottenere alcun miglioramento dalla sua impugnazione. L’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto condurre a una pena inferiore a quella già inflitta. Per questo motivo, il ricorso è stato considerato privo di interesse e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: le conseguenze pratiche della decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del diritto processuale: non si può impugnare una decisione solo per principio, ma è necessario dimostrare di avere un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile alla modifica della stessa. Presentare un ricorso inammissibile, basato su richieste già pienamente soddisfatte nei precedenti gradi di giudizio, non solo è inutile ma anche controproducente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve da monito, sottolineando la necessità di un uso responsabile degli strumenti di impugnazione per non gravare inutilmente il sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per carenza di interesse?
Un ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio pratico per il ricorrente. Nel caso specifico, l’imputato aveva già ottenuto la pena minima e il massimo delle attenuanti, quindi non poteva ottenere un trattamento più favorevole.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, e non si riscontra una mancanza di colpa, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Perché la Corte ha ritenuto il motivo sulle attenuanti generiche privo di interesse?
Il motivo è stato ritenuto privo di interesse perché i giudici di merito avevano già riconosciuto e applicato le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) nella loro massima estensione. Non era quindi possibile ottenere un’ulteriore riduzione della pena su tale base.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è inammissibile perché generico, e, comunque, perché privo di interesse, posto che i giudici di merito hanno applicato le circostanze ex art. 62-bis nella massima estensione cod. pen. e la pena è stata determinata nel minimo edittale;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.