Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/01/1999 COGNOME NOME nato a PALERMO il 05/08/1997
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME e NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo in epoca anteriore e prossima al 17 gennaio 2020);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore e con unico atto di impugnativa, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN FATTO
che il proposto motivo, nella parte in cui censura l’affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto loro ascritto nonché la qualificazione giuridica di quest’ultimo ed ancora l’apprezzamento di non esiguità del fatto, è affetto da genericità, in quanto affidato a deduzioni che violano l’ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura, di contro esposte in maniera caotica, confusa e scarsamente perspicua, così da renderne particolarmente disagevole il ragguaglio e l’esame (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013 – dep. 19/02/2014, Rv. 259063): sono, infatti, formulati esplorativi ed alluvionali rilievi circa la condizione di procedibilità, la prova della responsabilità di ciascun imputato, la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, le aggravanti contestate e ritenute, l’attenuante del danno di speciale tenuità nonché la causa di non punibilità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. senza l’indicazione di specifici e decisivi elementi atti a sovvertire le valutazioni compiute dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni;
– che il motivo medesimo, nella parte in cui censura il bilanciamento in regime di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile sia in ragione dell’indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno (vedasi pagg. 4 e 5, punto 5.1, della sentenza impugnata), sia in ragione dell’essere, queste ultime, comunque non consentite nel giudizio di legittimità, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie;
rilevato, dunque, che il ricorso deve)essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i4 ricorse) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
ente Il