Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Sbarra la Strada alla Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale sulle condizioni di ammissibilità dei ricorsi. In particolare, evidenzia come un ricorso inammissibile possa derivare non solo da vizi formali, ma anche dalla genericità dei motivi addotti e dalla pretesa di rimettere in discussione valutazioni che appartengono esclusivamente al giudice di merito. Analizziamo la vicenda processuale e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna in primo grado per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva escluso la circostanza aggravante della recidiva, confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basando l’impugnazione su due motivi principali.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità, che hanno portato a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno guidato i giudici di legittimità in questa decisione.
Il Primo Motivo: la Genericità che Annulla la Difesa
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato “intrinsecamente generico”. La Corte ha rilevato che la difesa non aveva articolato in modo puntuale le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione, né aveva fornito specifici riferimenti alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello che intendeva contestare. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata del provvedimento impugnato, non una mera riproposizione di doglianze generiche.
Il Secondo Motivo e il Bilanciamento delle Circostanze
Il secondo motivo contestava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, operato dalla Corte d’Appello. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., n. 33114/2020), la Corte ha ribadito che il bilanciamento delle circostanze è un’attività che rientra nel potere valutativo del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione congrua e logica, anche se basata solo su alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’apprezzamento delle prove. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva dalla Cassazione proprio ciò che non le compete: una nuova valutazione nel merito (il bilanciamento delle circostanze) e una critica a una sentenza basata su argomentazioni generiche e non specifiche.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza ribadisce che per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere redatto con estremo rigore tecnico e giuridico. È necessario abbandonare le lamentele generiche e concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione. In particolare, le valutazioni discrezionali del giudice, come il bilanciamento delle circostanze, possono essere censurate solo se la motivazione è totalmente assente, illogica o contraddittoria, non se è semplicemente non condivisa dalla difesa. La condanna finale al pagamento delle spese e di un’ammenda sottolinea le conseguenze negative di un ricorso presentato senza i necessari requisiti di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: il primo motivo era intrinsecamente generico, privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto; il secondo motivo contestava una valutazione, quella del bilanciamento delle circostanze, che è riservata al potere discrezionale del giudice di merito e che era stata adeguatamente motivata.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti?
No, non è possibile contestarlo se il giudice di merito (in questo caso la Corte d’Appello) ha fornito una motivazione congrua e logica. La valutazione del bilanciamento delle circostanze è un potere discrezionale del giudice di merito e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME CODICE_FISCALE nato a POZZUOLI il 09/12/1995
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha riformato – escludendo la recidiva – la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di furto aggravato;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui rifer motivazione dell’atto impugnato;
che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, il giudizio bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo rise al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato a stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occor un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/20 COGNOME, Rv. 279838); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha reso ampia motivazione sul bilanciamento delle circostanze (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente