Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, lo ha assolto d reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed ha ridetermiNOME la pena in mesi sette di reclusione p reati di lesioni personali aggravate e violenza privata;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio motivazione – ed il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione all’art. 61 n. 1 cod. pen.- non sono consentiti dalla legge in sed legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici perché fond su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dal quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dal mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, inoltre, che gli stessi motivi di ricorso sono altresì indeducibili per risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, inoltre, che, quando il ricorso denunzia travisamento della prova quanto all immagini del sistema di videosorveglianza, è privo di autosufficienza, in quanto non allega filmato stesso ovvero non ne indica la precisa collocazione all’interno del fascicolo, atti indispensabili nel caso in cui si denunzi il vizio predetto (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/20 COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994). Non si ritiene che tali principi possano dirsi supera dall’entrata in vigore dell’art. 165 bis, co. 2, da cod. proc. pen. inserito dall’art. 7, d.lgs. febbraio 2018, n. 11. Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall’oner indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazion parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso. Tale indi non può che tradursi, in concreto, proprio per l’impossibilità di demandare alla valutazion discrezionale dell’organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamen nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l’inadeguata valutazione da pa del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 ; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 Talamanca, Rv. 276432 ).
Rilevato che il travisamento della prova circa le dichiarazioni della persona offesa rese dibattimento, mentre non patisce il difetto di allegazione di cui sopra, nel contempo evidenzi una lettura parcellizzata della deposizione, trascurando le informazioni rinvenienti controesame del pubblico ministero;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore c1911a Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.