Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 8 giugno 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto d cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Castelvetrano il 14 ottobre 2018);
– che, con memoria in data 12 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha articolato un motiv nuovo, con il quale ha eccepito la violazione dell’art. 649, cod. proc. pen., perché il deducen era già stato condannato per il fatto di cui alla regiudicanda con sentenza del Tribunale di Marsala in data 12 luglio 2022, confermata con sentenza della Corte di appello del 6 luglio 2024, depositata il 2 ottobre 2024;
– che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni di merito, mira a sollecitare, mediante la selezione di stralci di dichiarazioni dibattime (meramente allegate ma non documentate in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419), una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individu inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()culi, di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato d alcuna illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 2 della sentenza’ impugnata);
CONSIDERATO IN DIRITTO – che il motivo aggiunto, che eccepisce violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità, è generico, perché la sentenza di appello, di conferma della condanna inflit al ricorrente per il medesimo fatto, allegata alla memoria, non è corredata da attestazione di irrevocabilità della decisione, suscettibile di determinare il divieto di bis in idem; che, in ogni caso, anche a volere fare applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Dona (sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800), secondo cui «Non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa d medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenz la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinat dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni su conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente», l doglianza è generica, perché il ricorrente nulla ha allegato e documentato – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione per consentire a questa Corte di verifica se l’azione penale esercitata per prima sia stata quella di cui all’odierna regiudicanda ovver quella che ha dato impulso al processo conclusosi con la sentenza allegata alla memoria: processo, nel quale, dunque, l’eventuale preclusione formatasi (per il primo esercizio dell’azion penale nel presente procedimento) potrà essere fatta valere; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente