Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Principi di Autosufficienza e Genericità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile può essere tale anche quando solleva questioni apparentemente fondate come il divieto di doppio processo. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10579/2024, ha ribadito la necessità di rispettare principi cardine come l’autosufficienza e la specificità dei motivi, pena la chiusura del processo senza un esame nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello di Palermo aveva parzialmente riformato la prima sentenza, rideterminando la pena. Contro questa decisione, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione sulla valutazione delle prove. Successivamente, ha aggiunto un nuovo motivo, ben più incisivo: la violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che l’imputato era già stato condannato per lo stesso identico fatto con una sentenza definitiva emessa da un altro tribunale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nonostante la gravità dell’eccezione sollevata, la Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri procedurali che hanno impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate.
L’eccezione di Ne Bis in Idem e il ricorso inammissibile
Il motivo aggiunto, relativo al divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto, è stato giudicato generico. La difesa aveva allegato la presunta sentenza precedente, ma questo documento mancava di un elemento cruciale: l’attestazione di irrevocabilità. Senza questa certificazione, la Corte non poteva avere la certezza che la sentenza fosse definitiva e, di conseguenza, che il divieto di ne bis in idem fosse effettivamente applicabile. La mancanza di questa prova formale ha reso il motivo d’appello non scrutinabile.
Il Principio di Autosufficienza del Ricorso
La Corte ha inoltre sottolineato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Secondo questo principio, chi presenta un ricorso deve fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per decidere, senza che i giudici debbano ricercare autonomamente atti o documenti. Nel caso specifico, il ricorrente non solo non ha provato la definitività della precedente sentenza, ma non ha nemmeno fornito elementi per stabilire quale dei due procedimenti penali fosse iniziato per primo. Come chiarito dalle Sezioni Unite, la preclusione processuale opera sul secondo procedimento avviato. Non potendo verificare questo dato fondamentale, la Corte non ha potuto valutare la fondatezza dell’eccezione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è eminentemente processuale. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il motivo originario, che criticava la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, è stato considerato un tentativo inammissibile di sollecitare una nuova analisi del merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, vizi che non sono stati riscontrati nel caso di specie.
Per quanto riguarda il ne bis in idem, la Corte ha applicato un rigore formale ineccepibile. Un’eccezione così importante deve essere supportata da prove complete e incontrovertibili. La semplice allegazione di una sentenza, senza la prova del suo passaggio in giudicato, non è sufficiente a paralizzare un processo. Pertanto, la genericità e la mancanza di autosufficienza hanno reso il ricorso inammissibile sotto ogni profilo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per la difesa: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede una cura meticolosa. Non basta avere un argomento potenzialmente vincente; è essenziale presentarlo in modo formalmente corretto, completo e autosufficiente. La decisione sottolinea che i principi procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie per il corretto funzionamento della giustizia. L’esito del caso dimostra che un errore nella presentazione del ricorso può precludere l’esame di questioni di diritto sostanziale, anche fondamentali come il divieto di doppio processo, portando a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese.
Perché il motivo di ricorso basato sul principio del ‘ne bis in idem’ (divieto di doppio processo) è stato respinto?
È stato respinto perché considerato generico. La sentenza allegata a sostegno dell’eccezione non era corredata dall’attestazione di irrevocabilità, un documento indispensabile per dimostrare che la decisione era definitiva e, quindi, per attivare il divieto di un secondo processo.
Cosa significa il ‘principio di autosufficienza del ricorso’ e come ha influito su questo caso?
Il principio di autosufficienza richiede che il ricorso contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari affinché la Corte di Cassazione possa decidere senza dover consultare altri atti. In questo caso, il ricorrente non ha fornito la documentazione completa per verificare quale dei due processi fosse iniziato per primo, un dato essenziale per applicare correttamente il principio del ‘ne bis in idem’. Questa omissione ha contribuito a rendere il ricorso inammissibile.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come le testimonianze?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare le prove come farebbe un giudice di primo o secondo grado. Un motivo di ricorso che mira a una nuova valutazione delle prove viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
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che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 8 giugno 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto d cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Castelvetrano il 14 ottobre 2018);
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che, con memoria in data 12 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha articolato un motiv nuovo, con il quale ha eccepito la violazione dell’art. 649, cod. proc. pen., perché il deducen era già stato condannato per il fatto di cui alla regiudicanda con sentenza del Tribunale di Marsala in data 12 luglio 2022, confermata con sentenza della Corte di appello del 6 luglio 2024, depositata il 2 ottobre 2024;
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che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni di merito, mira a sollecitare, mediante la selezione di stralci di dichiarazioni dibattime (meramente allegate ma non documentate in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419), una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individu inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()culi, di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato d alcuna illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 2 della sentenza’ impugnata);
CONSIDERATO IN DIRITTO – che il motivo aggiunto, che eccepisce violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità, è generico, perché la sentenza di appello, di conferma della condanna inflit al ricorrente per il medesimo fatto, allegata alla memoria, non è corredata da attestazione di irrevocabilità della decisione, suscettibile di determinare il divieto di bis in idem; che, in ogni caso, anche a volere fare applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Dona (sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800), secondo cui «Non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa d medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenz la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinat dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni su conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente», l doglianza è generica, perché il ricorrente nulla ha allegato e documentato – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione per consentire a questa Corte di verifica se l’azione penale esercitata per prima sia stata quella di cui all’odierna regiudicanda ovver quella che ha dato impulso al processo conclusosi con la sentenza allegata alla memoria: processo, nel quale, dunque, l’eventuale preclusione formatasi (per il primo esercizio dell’azion penale nel presente procedimento) potrà essere fatta valere; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente