Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono generici o non pertinenti. Questo caso evidenzia due principi fondamentali del processo penale: la necessità di specificità nei motivi di appello e i criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Approfondiamo come i giudici di legittimità hanno affrontato e risolto la questione.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Roma, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza. Il ricorso si basava su due principali doglianze: un presunto difetto di motivazione riguardo alla prova della sua colpevolezza e alla riconducibilità dei fatti contestati alla sua persona, e l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
L’imputato ha tentato di contestare la decisione dei giudici di merito attraverso due argomentazioni distinte, che tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
La Critica sulla Prova e l’Identificazione
Il primo motivo di ricorso lamentava una carenza nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’identificazione del colpevole. Secondo la difesa, le prove non erano sufficienti a collegare in modo certo l’imputato all’azione criminosa. Tuttavia, la Cassazione ha rapidamente liquidato questo punto come generico e manifestamente infondato. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sul convergente riconoscimento da parte delle vittime, la cui genuinità e spontaneità erano state accertate.
La Questione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato a sufficienza il proprio diniego. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile, in quanto relativo a una valutazione, quella sul trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito aveva compiuto in modo logico e sufficiente. La sentenza impugnata, infatti, aveva chiarito che non emergevano elementi di segno positivo tali da giustificare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, ha ribadito che un motivo di ricorso non può essere una semplice riproduzione di argomenti già disattesi, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si contesta. In assenza di tale specificità, il motivo è considerato generico.
In secondo luogo, e con riferimento alle attenuanti, la Corte ha richiamato un principio consolidato della giurisprudenza (citando la sentenza n. 24128/2021): l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma richiede la presenza di elementi positivi che la giustifichino. La semplice assenza di elementi negativi non è sufficiente. Di conseguenza, la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti in assenza di tali elementi positivi è pienamente legittima e non illogica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta elaborazione tecnica. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata. La pronuncia di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rappresentando un esito decisamente sfavorevole. La decisione ribadisce, infine, la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici, limitandosi a riproporre critiche già adeguatamente respinte nei gradi di merito, e manifestamente infondati.
Qual è il criterio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la Corte, la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo. La loro assenza costituisce una ragione legittima per il giudice per negarle, e tale decisione è motivata in modo sufficiente.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6428 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE ) nato il 05/02/1982
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in merito alla valutazione della prova quanto all’individuazione del prevenuto ed alla riconducibilità delle condotte a lui contestate, è generico e comunque manifestamente infondato, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla prova della partecipazione del NOME COGNOME all’azione criminosa, ravvisabile nel convergente riconoscimento da parte delle pp.00., la cui genuinità non è stata correttamente posta in essere dalla Corte territoriale, stante la spontaneità dello stesso e l’assenza di intenti calunniatori da parte dei denuncianti);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui censura l’omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla assenza di elementi di segno positivo atti a sorreggerle);
che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025