Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, specificità e solidi argomenti giuridici. Quando questi elementi mancano, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, una pronuncia che chiude la porta a ogni ulteriore discussione di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’astrattezza dei motivi di impugnazione portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due soggetti avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Entrambi i ricorrenti, condannati in secondo grado, decidevano di rivolgersi alla Suprema Corte per ottenere l’annullamento della decisione. Tuttavia, le argomentazioni proposte si sono rivelate inadeguate a superare il vaglio di ammissibilità della Cassazione.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha esaminato separatamente le posizioni dei due ricorrenti, giungendo per entrambi alla medesima conclusione, sebbene per ragioni parzialmente diverse.
La richiesta di derubricazione già esaminata
Il primo ricorrente basava la sua difesa su una richiesta di riqualificazione del reato (derubricazione) in un’ipotesi meno grave. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rapidamente liquidato la questione, osservando come la Corte d’Appello avesse già affrontato in modo completo ed adeguato tale argomento nelle pagine 4 e 7 della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, riproporre la stessa tesi senza nuovi e specifici elementi critici è risultato vano.
La genericità dei motivi sulle attenuanti e la pena
Più complessa, ma ugualmente infondata, è risultata la posizione del secondo ricorrente. Il suo ricorso si connotava per una “strutturale genericità ed astrattezza”. In particolare, le critiche mosse riguardavano due aspetti centrali:
1. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il trattamento sanzionatorio complessivamente inteso.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente si è limitato a enunciare i temi senza però sviluppare una critica concreta e puntuale contro la determinazione della pena operata dalla Corte d’Appello. Non è stato fatto alcun tentativo di “spiegare le ragioni di critica”, rendendo l’impugnazione un mero lamento generico piuttosto che un atto processuale fondato su vizi specifici della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio fondamentale secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente assertivi. La Corte ha ritenuto che entrambi i ricorsi mancassero di questa caratteristica essenziale.
Per il primo, la questione era già stata esaurientemente trattata nel merito, e il ricorso non faceva altro che riproporla. Per il secondo, l’impugnazione era talmente vaga da non permettere neppure di individuare un reale vizio logico o giuridico nella sentenza della Corte territoriale. L’assenza di un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata rende il ricorso fine a sé stesso e, pertanto, inammissibile.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per entrambi, condannandoli in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni palesemente infondate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile articolare critiche precise, dettagliate e pertinenti, dimostrando in che modo il giudice di merito abbia violato la legge o sia incorso in un vizio logico-motivazionale. Un ricorso generico, astratto o ripetitivo non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone anche il ricorrente a significative conseguenze economiche. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché uno dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto strutturalmente generico e astratto, specialmente nel contestare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio generale, senza fornire specifiche ragioni di critica contro la motivazione della Corte d’Appello.
Qual era il problema del ricorso che chiedeva la riqualificazione del reato?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la questione della riqualificazione del reato era già stata affrontata in modo completo e adeguato dalla Corte d’Appello, rendendo il motivo di ricorso una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21099 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21099 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/07/1991 NOME nato a PALERMO il 27/06/1997
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i mo
dedotti sono privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), i all’art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi degl
operata nella sentenza di secondo grado; i motivi di ricorso costitui cahiers de doléances
sostanzialmente la riproduzione dei
(o almeno, alcuni di essi)
presentati alla Corte d’appello; è del tutto evidente che la pedissequa riprod di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata co
critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in q ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi consider
specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzio una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n.
del 11/03/2009 COGNOME Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
ciò vale tanto in relazione al ricorso del COGNOME, la cui tesi, dire riqualificazione per derubricazione è compiutamente ed adeguatamente affrontat dalla Corte alle pagine 4 e 7 della motivazione, che in relazione a quel COGNOME, connotato peraltro da una strutturale genericità ed astrat nell’affrontare sia il tema della mancata applicazione delle circostanze atte generiche, che il trattamento sanzionatorio in generale, senza nemmeno tentativo di spiegare le ragioni di critica avverso la determinazione dell irrogata dalla Corte;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
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La Presidente