Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21099 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21099 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i mo
dedotti sono privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), i all’art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi degl
operata nella sentenza di secondo grado; i motivi di ricorso costitui cahiers de doléances
sostanzialmente la riproduzione dei
(o almeno, alcuni di essi)
presentati alla Corte d’appello; è del tutto evidente che la pedissequa riprod di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata co
critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in q ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi consider
specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzio una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n.
del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
ciò vale tanto in relazione al ricorso del COGNOME, la cui tesi, dire riqualificazione per derubricazione è compiutamente ed adeguatamente affrontat dalla Corte alle pagine 4 e 7 della motivazione, che in relazione a quel COGNOME, connotato peraltro da una strutturale genericità ed astrat nell’affrontare sia il tema della mancata applicazione delle circostanze atte generiche, che il trattamento sanzionatorio in generale, senza nemmeno tentativo di spiegare le ragioni di critica avverso la determinazione dell irrogata dalla Corte;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
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La Presidente