Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità possa non solo fallire nel suo intento, ma anche comportare conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione analizza la distinzione tra detenzione di sostanze per uso personale e spaccio, sottolineando i criteri che portano a qualificare un’impugnazione come inammissibile.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in forma lieve (ai sensi dell’art. 73, comma V, del D.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si basavano su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse argomentato in merito a possibili cause di proscioglimento e che, in ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come detenzione per uso personale, penalmente irrilevante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi presentati fossero generici e aspecifici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione riafferma principi consolidati in materia di ammissibilità dei ricorsi e di valutazione delle prove nel contesto dei reati di droga.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità dei motivi di ricorso e la manifesta infondatezza della tesi difensiva relativa all’uso personale.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto cruciale riguarda la natura del ricorso. La Cassazione ha evidenziato come l’atto di impugnazione fosse formulato in modo vago, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza di appello. La Corte d’Appello, infatti, aveva già accolto parzialmente i motivi dell’imputato, riqualificando il reato nell’ipotesi più lieve. Il ricorso in Cassazione, invece, ignorava completamente questo passaggio, omettendo di creare quella necessaria ‘correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione’.
Come stabilito da una giurisprudenza consolidata (richiamata nella sentenza, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016), un ricorso che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza che contesta cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, che ne determina l’inammissibilità.
La Manifesta Infondatezza della Tesi dell’Uso Personale
In secondo luogo, la Corte ha smontato la tesi della detenzione per uso personale, definendola ‘manifestamente infondata’. Anche se questa argomentazione non era mai stata presentata nei gradi di merito precedenti, i giudici hanno sottolineato la presenza di elementi fattuali inequivocabili che deponevano per un’attività di spaccio:
* Eterogeneità delle sostanze: la detenzione di tipi diversi di stupefacenti.
* Confezionamento in dosi: la preparazione delle sostanze in dosi già pronte per la vendita.
* Possesso di denaro contante: il rinvenimento di una somma consistente (€ 697) non giustificabile.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, non lasciavano spazio a dubbi sull’effettiva destinazione delle sostanze. Inoltre, la Corte ha ricordato che per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale è necessaria l”evidenza’ della causa di non punibilità, un’evidenza che in questo caso era del tutto assente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione di lamentele generiche, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. In secondo luogo, conferma quali sono gli indizi chiave (pluralità di sostanze, dosi, contanti) che la giurisprudenza considera sintomatici dell’attività di spaccio, rendendo difficile sostenere la tesi dell’uso personale. Infine, la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende funge da monito: un ricorso inammissibile, perché redatto senza la dovuta diligenza e specificità, non è privo di conseguenze per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ignorando le affermazioni del provvedimento che si contesta.
Quali elementi distinguono lo spaccio di droga dall’uso personale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, gli elementi che indicano un’attività di spaccio, e non di mero uso personale, sono: l’eterogeneità delle sostanze detenute, il loro confezionamento in dosi pronte per la vendita e il possesso di una consistente somma di denaro in contanti.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso determinata in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha ric colpevole del reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione non essendo stato argom alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e comunque poiché avrebbe dovuto essere inquadrato nella ipotesi penalmente irrilevante di uso perso sostanze detenute.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della moti della sentenza impugnata, che, in accoglimento dei motivi di appello, aveva riqualific contestato nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990. Va allora r che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazio correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento ce senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Inoltre, non essere stata prospettata alcuna doglianza circa la riconducibilità del fatto a mero delle sostanze (censura che, comunque, risulta manifestamente infondata attesa la et delle sostanze detenute, il confezionamento in dosi pronte per la vendita, il poss consistente somma pari ad €.697 in contanti, dati deponenti senza possibilità di equiv per una attività di spaccio). Va infine ricordato che il rilievo di una causa di pros cui all’art. 129 cod. proc. pen. richiede l’evidenza, nel caso di specie certamente (ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024