Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla genericità e dalla mancanza di confronto con la decisione impugnata. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, poiché garantisce che il giudizio di legittimità si concentri su precise questioni di diritto e non diventi un terzo grado di merito. Analizziamo come la Corte abbia applicato questi criteri a un caso concreto, sottolineando l’onere per la difesa di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti.
I Fatti di Causa
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, sollevando due questioni principali. La prima riguardava il rapporto tra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e quello di indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.), sostenendo che il primo dovesse essere assorbito dal secondo. La seconda questione contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile per ragioni di forma e di sostanza che meritano un’attenta analisi.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancato Confronto
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘generico’ e ‘aspecifico’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano già chiarito che i due reati erano stati commessi attraverso condotte materiali distinte e quindi dovevano essere considerati in concorso tra loro, non in rapporto di assorbimento. Un ricorso per cassazione non può ignorare le argomentazioni della decisione che contesta; deve, al contrario, indicare specificamente dove e perché il giudice abbia errato nell’applicare la legge.
Il Secondo Motivo: Argomentazioni “Avulse dal Contesto”
Ancora più netta è stata la censura sul secondo motivo. La Corte lo ha definito basato su ‘frasi di stile’, privo di qualsiasi riferimento concreto al caso in esame. Addirittura, la difesa aveva argomentato sull’esclusione della recidiva, un’aggravante che non era mai stata né contestata né riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio. Questo errore, qualificato come frutto di ‘incuriam’ (negligenza), ha reso l’argomentazione difensiva ‘eccentrica ed avulsa dal contesto’, e quindi palesemente inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso inammissibile è quello che non possiede i requisiti minimi di specificità. Non basta esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. È necessario, come ribadito dalla giurisprudenza citata nell’ordinanza (Cass. Pen., Sez. 4, n. 19364/2024), che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Quando questa correlazione manca, il ricorso non può essere esaminato nel merito. La Corte ha quindi sanzionato non solo la debolezza delle argomentazioni, ma soprattutto il metodo con cui sono state presentate, che non rispettava le regole procedurali.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso per cassazione non è un’opportunità per ridiscutere i fatti, ma per controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Per questo, i motivi devono essere chiari, pertinenti e specifici. In caso contrario, come dimostra la vicenda, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘generico’?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando non precisa in modo dettagliato le doglianze contro la sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi specificamente con le motivazioni del giudice di merito.
Cosa significa che due reati sono in ‘concorso’ e non ‘assorbiti’ l’uno nell’altro?
Significa che i due reati sono stati commessi attraverso condotte materiali distinte e separate. Pertanto, vengono considerati come due illeciti autonomi che concorrono tra loro, invece di una singola fattispecie che ne assorbe un’altra meno grave.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo, sulla responsabilità ed il mancato assorbimento del reato di cui all’art. 494 cod. pen. in quello di cui all’art. 493-ter cod. pen. generico, poiché non precisa, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze trascurate dalla Corte territoriale, adducendo null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile per genericità (sub specie: aspecificità) il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorar& affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01);
che, invero, la motivazione ha escluso l’assorbimento tra le menzionate fattispecie di reato (cfr. pgg. 6 e 7, paragrafo 4, della sentenza, che sottolineano il concorso tra reati, commessi mediante distinte condotte materiali);
considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva è basato su frasi di stile, senza alcun effettivo riferimento al caso concreto, nonché formulato per incuriam, come dimostrato dal riferimento ad una recidiva mai riconosciuta dai giudici e nemmeno contestata, sì da dar vita ad un argomento difensivo del tutto eccentrico ed avulso dal contesto, e pertanto aspecifico e generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.