Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigore formale degli atti. Un esempio lampante è il concetto di ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il cuore di una vicenda processuale. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare perché un ricorso, se formulato in modo generico e ripetitivo, è destinato al fallimento, con conseguenze economiche per chi lo propone.
Il Contesto Processuale: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputata era stata ritenuta colpevole del delitto di frode assicurativa, previsto dall’articolo 642, comma 2, del codice penale. La pena inflitta era di un anno di reclusione, oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile costituitasi nel processo.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della responsabilità penale.
L’Analisi della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: genericità e aspecificità. I giudici hanno osservato che la difesa non ha fatto altro che ‘reiterare’ le stesse doglianze già presentate nel secondo motivo d’appello. Questo approccio è stato considerato del tutto inefficace.
Per un ricorso in Cassazione valido, non è sufficiente riproporre le medesime critiche, ma è indispensabile confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende impugnare. In questo caso, la difesa non ha contestato specificamente le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per rigettare i motivi, rendendo di fatto l’impugnazione un mero esercizio formale privo di sostanza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso è ‘specifico’ solo quando individua con precisione il punto della decisione impugnata che si ritiene errato e spiega perché, dal punto di vista giuridico, tale decisione sarebbe da annullare.
Nel caso di specie, la difesa si è limitata a ripetere le proprie tesi senza ‘rapportarsi criticamente’ con la sentenza d’appello. Tale mancanza di specificità trasforma il ricorso in un atto non idoneo a innescare il controllo di legittimità della Corte, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato senza che i giudici entrino nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: l’impugnazione in Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è una semplice prosecuzione del processo d’appello, ma un giudizio con regole proprie e rigorose. La genericità e la ripetitività dei motivi non solo rendono vano il tentativo di ottenere un annullamento, but also comportano conseguenze economiche. La ricorrente, infatti, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso che non si limiti a esprimere dissenso, ma che demolisca, con argomenti giuridici puntuali e pertinenti, le fondamenta logico-giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per genericità?
Significa che l’atto di impugnazione non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge. In pratica, si limita a ripetere argomenti già esposti nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Qual era il reato per cui l’imputata è stata condannata?
L’imputata è stata condannata per il delitto previsto dall’articolo 642, comma 2, del codice penale, che punisce la frode in danno dell’assicurazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2377 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME n. a Ozieri il DATA_NASCITA1/1997
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 24/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 23/2/2022, aveva riconosciuto l’imputata colpevole del delit cui all’art. 642, comma 2, cod.pen., condannandola alla pena di anni uno di reclusione e risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Le censure formulate con l’unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di leg e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità della prevenuta per l’ ascritto, sono inammissibili per genericità ed aspecificità. La difesa reitera, infatti, le di cui al secondo motivo d’appello senza rapportarsi criticamente alle ragioni reie ampiamente esposte dalla Corte territoriale a pag. 6.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente