Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della sua genericità. Quando un atto di impugnazione si limita a una sterile negazione di responsabilità senza articolare critiche precise e circostanziate alla sentenza di merito, non può superare il vaglio di legittimità. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una vicenda giudiziaria che ha visto due soggetti imputati per reati legati alla falsificazione di monete. Inizialmente, il reato contestato era quello previsto dall’art. 453 del codice penale. Tuttavia, la Corte di Appello di Napoli, riformando la precedente sentenza del GIP presso il Tribunale, ha provveduto a una riqualificazione del fatto.
I giudici di secondo grado hanno infatti derubricato il reato in quello, meno grave, di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, disciplinato dall’art. 455 c.p. Nonostante la riqualificazione più favorevole, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello.
L’Appello in Cassazione e la questione del ricorso inammissibile
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte era un unico motivo: la lamentata violazione di legge in relazione all’art. 455 c.p. Tuttavia, è proprio sulla struttura di questo motivo che si è concentrata l’attenzione dei giudici di legittimità. L’esito è stato una dichiarazione di inammissibilità, basata su una carenza fondamentale dell’atto di impugnazione.
Secondo la Corte, il ricorso non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti si erano limitati a una generica contestazione, senza fornire al giudice gli strumenti per individuare i presunti errori della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando la natura generica e indeterminata del ricorso. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, i ricorrenti non avevano indicato gli elementi specifici che stavano alla base della loro censura.
L’atto si risolveva in una ‘generica negatoria della responsabilità’, una formula che non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. In altre parole, non è sufficiente ‘non essere d’accordo’ con una sentenza; è necessario spiegare in modo dettagliato e puntuale perché si ritiene che il giudice di merito abbia sbagliato, indicando i passaggi logico-giuridici errati e le prove che sarebbero state travisate o mal interpretate. In assenza di tale specificità, il ricorso diventa un guscio vuoto, incapace di innescare una reale revisione della decisione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
La decisione in esame è un monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra che la giustizia richiede precisione. Per contestare efficacemente una sentenza, non basta dissentire, ma è indispensabile costruire un’argomentazione solida, specifica e ancorata agli atti processuali, come chiaramente richiesto dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Si limitava a una generica negazione della responsabilità senza specificare gli errori della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui gli imputati sono stati condannati in appello?
La Corte di Appello ha derubricato l’accusa iniziale nel reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, previsto dall’art. 455 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riformato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Napol derubricando i fatti già contestati ex art. 453 cod. pen., nel reato di spendita e introduz nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all’art. 455 cod. pen.;
Rilevato che l’unico motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano violazione di le quanto alla ritenuta violazione dell’art. 455 cod.pen. – – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quan fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad una generica negatoria della responsabilità, ma non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliev mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dic:hiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.