Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche sul rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 9067/2024, offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza dei requisiti formali possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di discussione nel merito. Nell’analisi che segue, vedremo perché la specificità dei motivi di impugnazione è un pilastro fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna in primo grado per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali. L’imputato, ritenuto colpevole, vedeva la sua condanna confermata anche dalla Corte di Appello, la quale dichiarava inammissibile il suo gravame.
Non arrendendosi, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, basata su un presunto travisamento dei fatti e delle prove processuali. Si trattava, di fatto, dell’ultima possibilità per cercare di ribaltare il verdetto di colpevolezza.
La Decisione della Cassazione e il Principio di Specificità
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il tentativo, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede in una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, bensì in un vizio puramente procedurale: la genericità e indeterminatezza del motivo di ricorso.
Secondo gli Ermellini, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una critica generica, senza individuare puntualmente gli elementi probatori che, a suo dire, erano stati travisati o ignorati dai giudici di merito.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale. Un’impugnazione non può essere una semplice doglianza astratta. Al contrario, deve essere un atto che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, la quale gode di una sua logica e coerenza interna. Il ricorrente ha l’onere di smontare pezzo per pezzo l’argomentazione del giudice precedente, indicando con precisione dove e perché essa sarebbe errata.
Se il ricorso è vago e non indica gli specifici elementi su cui si fonda la censura, il giudice dell’impugnazione si trova nell’impossibilità materiale di esercitare il proprio sindacato. Non può, infatti, andare alla ricerca autonoma di possibili errori nella sentenza, ma deve limitarsi a valutare le critiche puntuali che gli vengono sottoposte. La mancanza di specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, trasformandolo in un esercizio sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione per chiunque affronti un procedimento penale. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione sfavorevole; è indispensabile articolare una critica dettagliata, documentata e ancorata alle risultanze processuali.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, chiudendo ogni ulteriore spiraglio di difesa, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma non indifferente (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. Un esito che sottolinea come, nel diritto, la forma sia essa stessa sostanza.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ovvero se non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni che sostengono la critica alla sentenza impugnata, così come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un motivo di ricorso?
Per ‘genericità’ si intende la mancanza di specificità nei motivi di appello. Il ricorrente non può limitarsi a una critica vaga della sentenza, ma deve indicare precisamente gli elementi che non sono stati valutati o che sono stati travisati, permettendo così al giudice di comprendere e valutare i rilievi mossi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Qp8
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarando inammissibile l’impugnazione, aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato condanNOME per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su quali personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali poste alla base della dichiarazione di responsabilit penale, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024.