Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel processo penale, l’atto di appello non è una semplice lamentela, ma un’analisi critica e specifica della sentenza che si intende contestare. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la precisione è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto”. Secondo la difesa, il reato commesso era talmente lieve da non meritare una sanzione penale. La Corte di Cassazione, tuttavia, non è mai giunta ad esaminare nel merito questa richiesta.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la richiesta del ricorrente fosse infondata nel merito, ma che il modo in cui è stata presentata era tecnicamente errato. In pratica, il ricorso è stato respinto “in limine litis”, cioè all’inizio del procedimento, senza alcuna discussione sul fatto che il reato fosse o meno di lieve entità. La conseguenza è stata netta: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nel mancato rispetto dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non basta affermare di non essere d’accordo con il giudice precedente; è necessario spiegare perché la sua decisione è sbagliata, confrontandosi direttamente con le motivazioni da lui esposte.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno basato la loro declaratoria di inammissibilità su due pilastri interconnessi.
In primo luogo, la genericità della censura. Il ricorso si limitava a lamentare la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza però confrontarsi con la motivazione logica e corretta fornita dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già spiegato perché tale beneficio non potesse essere concesso, evidenziando i “plurimi e specifici precedenti penali” del ricorrente. Tali precedenti, secondo i giudici di merito, costituivano una condizione ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il ricorso, invece di contestare questo specifico ragionamento, lo ha ignorato, rendendo impossibile per la Cassazione individuare il punto esatto della critica.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come un ricorso così formulato non permetta al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Senza una critica mirata, il giudice non può comprendere dove risieda il presunto errore della sentenza impugnata. L’appello si trasforma così in una richiesta generica di riesame, non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: l’impugnazione è un dialogo tecnico con la sentenza precedente, non un monologo. Per avere successo, un ricorso deve essere un atto chirurgico, capace di individuare con precisione le crepe logiche e giuridiche della motivazione contestata. Un ricorso inammissibile perché generico rappresenta non solo una sconfitta processuale, ma anche un costo economico tangibile. Dimostra che, nel diritto, la forma è sostanza e la precisione non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile per la tutela dei propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non specificava le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata era considerata errata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, la sentenza impugnata aveva già correttamente evidenziato che i plurimi e specifici precedenti penali del ricorrente costituivano una condizione ostativa al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In questo caso, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta – si veda pag. 5 della sent. impugnata – in cui si evidenziano i plurimi e specifici precedenti penali del ricorrente quale condizione ostativa al riconoscimento della suddetta causa di esclusione della punibilità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere e ensore
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Il Presidente