Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Genericità del Motivo
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un semplice disaccordo con la decisione precedente. È necessario formulare motivi specifici e critici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si basa su motivi generici. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza di un’argomentazione tecnica e puntuale nel processo penale.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il punto centrale del gravame era la contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il reato commesso rientrasse in tale fattispecie, meritando quindi l’esclusione della punibilità. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, motivando la sua decisione con argomenti specifici.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. In altre parole, i giudici non hanno valutato se l’art. 131-bis fosse o meno applicabile, ma si sono fermati a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità del Motivo e il Mancato Confronto Critico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’. Ma cosa significa?
La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a esprimere un ‘mero dissenso’ rispetto alla decisione della Corte territoriale. Non aveva, cioè, sviluppato una critica argomentata e specifica contro le ragioni addotte dai giudici d’appello. Questi ultimi avevano escluso l’applicazione dell’art. 131-bis sulla base di ‘corretti argomenti giuridici’, in particolare l’ ‘abitualità della condotta’ dell’imputato. L’abitualità è, per legge, una delle cause ostative all’applicazione del beneficio della particolare tenuità.
Il ricorrente, nel suo atto, ha omesso ‘ogni confronto critico’ con questa specifica motivazione. Invece di smontare l’argomento dell’abitualità, si è limitato a riproporre la sua tesi. Questo atteggiamento processuale è considerato dalla giurisprudenza inaccettabile, poiché trasforma il ricorso in una sterile lamentela anziché in un vero e proprio strumento di critica giuridica. La mancanza di specificità dei motivi è una delle cause tipiche che portano a un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo. Presentare un ricorso generico non è solo inutile ai fini del suo accoglimento, ma è anche economicamente dannoso per l’assistito, che si vedrà condannato al pagamento di ulteriori somme. La decisione sottolinea l’onere per l’avvocato di analizzare a fondo le motivazioni del giudice di merito e di costruire un’argomentazione capace di evidenziarne le specifiche falle logiche o giuridiche. Qualsiasi approccio diverso si scontra inevitabilmente con la sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo generico. Il ricorrente si è limitato a esprimere dissenso sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva escluso tale causa di non punibilità a causa dell’abitualità della condotta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis per ‘abitualità della condotta’?
Significa che il giudice di merito ha ritenuto che il comportamento del soggetto non fosse isolato o occasionale, ma rientrasse in uno schema di condotta ripetuta nel tempo. L’abitualità è una delle condizioni che la legge prevede per impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche se il singolo reato, di per sé, fosse di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44800 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44800 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in cui il ricorren si limita ad esprimere un mero dissenso in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., esclusa dalla Corte territoriale sulla base di argomenti giuridici (l’abitualità della condotta) con i quali il COGNOME omette ogni confronto cr
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estL ore
GLYPH
Il Presidente