Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e ben argomentate contro la sentenza impugnata, evitando mere manifestazioni di dissenso.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua colpevolezza. Il fulcro del suo ricorso era un presunto vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della questione (ovvero se la tenuità del fatto fosse applicabile o meno), ma in un vizio procedurale fondamentale: la genericità del motivo addotto. Secondo la Corte, l’atto di impugnazione si limitava a esprimere un dissenso generico rispetto alla valutazione fatta dalla Corte d’Appello, senza articolare una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In linea con la legge, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
- Il pagamento delle spese processuali.
- Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna pecuniaria viene applicata quando non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, come stabilito da una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000).
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica. Deve invece identificare con precisione gli errori logico-giuridici commessi dal giudice del grado precedente. Nel caso di specie, il motivo è stato qualificato come una “assertiva manifestazione di dissenso”, una formula che indica un’opposizione frontale ma non argomentata. In assenza di una critica specifica che metta in luce le presunte fallacie nel ragionamento della Corte d’Appello, il ricorso perde la sua funzione e non può essere esaminato nel merito, risultando così inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere redatto con la massima cura, analizzando criticamente la sentenza impugnata e costruendo argomentazioni legali solide e puntuali. Limitarsi a manifestare il proprio disaccordo con la decisione del giudice non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone anche al rischio concreto di una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La difesa tecnica deve quindi tradurre il dissenso in motivi di diritto specifici, l’unica via per ottenere un riesame efficace da parte della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità del motivo, che si risolveva in una mera e assertiva manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte d’Appello, senza specificare in modo puntuale i vizi della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale argomento si basava il ricorso presentato?
Il ricorso lamentava vizi di motivazione in relazione alla negata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli lamenta vizi di motivazione in relazione alla negata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile per la genericità del motivo, risolvendosi nell’assertiva manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte d’appello sul punto.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.