Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione basata su una semplice rilettura personale dei fatti, senza sollevare questioni di diritto specifiche, è destinata a fallire. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pesanti conseguenze economiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale sull’importanza di redigere un’impugnazione tecnicamente ineccepibile.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. La sentenza di colpevolezza, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte era incentrato su un unico motivo: la violazione di legge riguardo alla sussistenza del dolo. In altre parole, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel ritenere provata la coscienza e la volontà dell’imputato di commettere il reato di resistenza. Tuttavia, l’argomentazione si basava su una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto personale, contrapposta a quella accertata e concordemente valutata nei due precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su due pilastri procedurali: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo. I giudici hanno sottolineato come l’impugnazione non sollevasse una vera e propria critica giuridica alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitasse a proporre una versione dei fatti diversa e soggettiva, priva di qualsiasi obiezione tecnica e pertinente. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per definizione, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza sede dove rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conseguenze Economiche: Spese e Cassa delle Ammende
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dalla legge, due importanti conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Pagamento alla Cassa delle ammende: È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma, stimata equa in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Condanna alla Multa
La Corte ha motivato la condanna al pagamento della somma aggiuntiva citando un importante principio stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000). Tale sanzione non è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, ma viene irrogata quando si ravvisa una colpa nel ricorrente per aver dato causa all’inammissibilità stessa. In questo caso, presentando un ricorso palesemente infondato e basato su argomenti non consentiti in sede di legittimità, l’imputato ha dimostrato una negligenza che giustifica la sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere l’accertamento dei fatti. Un’impugnazione generica, che si limita a contrapporre una propria versione a quella dei giudici, non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a significative conseguenze economiche. È un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte: l’analisi critica e giuridicamente fondata delle sentenze impugnate è un requisito imprescindibile per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza, in quanto si basava su una ricostruzione dei fatti del tutto personale e priva di qualsiasi critica giuridicamente rilevante verso la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il pagamento alla Cassa delle ammende è sempre dovuto in caso di ricorso inammissibile?
No, non è automatico. Secondo la sentenza, tale condanna pecuniaria è inflitta quando si ravvisa una colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, come nel caso di un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen..
Il ricorso lamenta violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del dolo.
Il ricorso è inammissibile, per la genericità e, comunque, per la manifesta infondatezza del motivo, che si fonda su una ricostruzione del fatto del tutto personale e priva di qualsiasi obiezione critica verso quella, sostanzialmente differente, concordemente compiuta dai giudici di merito.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.