Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali requisiti, impedendo al giudice di esaminare il merito della questione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di ricorso, unita a una contraddizione nelle richieste della difesa, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Sanzione Sostitutiva
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, relativa a una condanna per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti). Il ricorrente, tramite il suo difensore, lamentava una presunta “omessa motivazione” da parte dei giudici di secondo grado. Nello specifico, si contestava il fatto che la Corte d’Appello non avesse spiegato adeguatamente le ragioni per cui era stata scelta una determinata sanzione sostitutiva alla pena detentiva, piuttosto che un’altra ritenuta più idonea.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con ordinanza del 13 dicembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione ha comportato non solo il rigetto delle richieste del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea la severità con cui l’ordinamento valuta i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato confermato?
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. I giudici hanno definito l’impugnazione come “meramente oppositiva”, ovvero priva di argomentazioni giuridiche specifiche e mirate a criticare la logica della sentenza impugnata.
L’elemento determinante, tuttavia, è emerso dall’analisi degli atti processuali precedenti. La stessa difesa, nel corso del giudizio d’appello, non solo aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, ma aveva anche precisato che l’obiettivo del gravame era ottenere la sostituzione con qualsiasi sanzione alternativa. Questa circostanza ha fatto crollare l’intera impalcatura del ricorso. Se la difesa si era mostrata aperta a qualunque soluzione sostitutiva, non poteva poi lamentare in Cassazione la mancata motivazione sulla scelta di una specifica sanzione rispetto a un’altra. La Corte ha concluso che, in tale contesto, non poteva ravvisarsi alcuna violazione degli interessi del ricorrente, poiché la sua richiesta era stata, in sostanza, accolta nel suo principio generale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere sorretto da un interesse concreto e attuale e deve contenere motivi specifici, non generici o contraddittori. Non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in astratto; è necessario dimostrare come tale vizio abbia leso un interesse giuridicamente rilevante della parte. La decisione insegna che le strategie difensive devono essere coerenti lungo tutto l’arco del procedimento. Presentare un ricorso basato su premesse già smentite dalle proprie precedenti richieste processuali è un errore che conduce a una sicura dichiarazione di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto ritenuto meramente oppositivo e privo di fondamento. La Corte ha rilevato che la contestazione non era specifica e risultava in contraddizione con le precedenti richieste difensive.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’argomento principale era la presunta omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sulla scelta della sanzione sostitutiva ritenuta più idonea per il reato contestato (art. 73 d.P.R. 309/90).
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che non fosse stato violato alcun interesse del ricorrente?
Perché la stessa difesa, nel precedente grado di giudizio, aveva manifestato l’intenzione di accettare qualsiasi tipo di sanzione sostitutiva alla detenzione. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non vi era alcun interesse specifico del ricorrente che fosse stato leso dalla decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1500 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ESINE il 13/06/2002
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME co i il qua contesta l’omessa motivazione sulla sanzione sostitutiva più idonea in relazione al -eato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile per genericità, risultando meramente )ppositiv destituito di fondamento, atteso che, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, la sente dà atto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione do niciliare stata richiesta dalla stessa difesa, che aveva precisato che il motivo di api:elio do intendersi come diretto a chiedere la sostituzione con qualsiasi sanzione sostituiva (pag sentenza impugnata), sicché deve escludersi qualsiasi violazione degli interessi del eicorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
estensore
Il FYresidente