Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14273 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE SANTA SUSANNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 15 febbraio 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per i reato di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, in relazione all’art. 339, comma 1, cod. pen. (fa commesso in Torre Santa Susanna il 28 novembre 2015);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che, eccepita l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offes quanto imputata di procedimento connesso, denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza o della manifesta illogicità della motivazione, è generico avuto riguardo al principio diritto secondo il quale «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per generi motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul comple compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferiment provvedimento impugnato.» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416); prova di resistenza cui il ricorrente non ha adempiuto con la necessaria specificità, essendosi limitato offrire una mera rilettura di elementi di prova;
– che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 74, 76, 78, 100 e 122 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione, l’obbligo di rilascio di nuova pro speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio» (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020 Rv. 279975; Conf.: Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015, Rv. 265226; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Rv. 275432; Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023, Rv. 284994);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente