Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea la Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello è formulato in modo vago, la conseguenza è la sua irrimediabile bocciatura. Questo caso offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non sia solo un errore procedurale, ma una chiusura definitiva del giudizio, con conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte.
I Fatti del Caso
Due imputati, dopo essere stati condannati in primo e secondo grado per il reato di minaccia aggravata in concorso, hanno presentato ricorso per cassazione. La loro difesa si basava su due argomenti principali: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e la violazione di norme procedurali relative alla costituzione di parte civile.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi inammissibili, sebbene per ragioni diverse.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Decisività
I ricorrenti sostenevano che le dichiarazioni della vittima non potessero essere utilizzate, in quanto quest’ultima era a sua volta imputata in un procedimento connesso. Tuttavia, la Corte ha definito questa doglianza come ‘generica’. Secondo i giudici, non è sufficiente sollevare un’eccezione, ma è onere della parte:
- Indicare specificamente gli atti che si ritengono viziati.
- Spiegare chiaramente l’incidenza di tali atti sul complesso delle prove già valutate.
- Dimostrare la ‘decisività’ dell’errore, ovvero provare che senza quell’elemento la decisione sarebbe stata diversa.
I ricorrenti si erano limitati a offrire una mera ‘rilettura’ degli elementi di prova, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Questa mancanza di specificità ha reso il motivo un classico esempio di ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Procura Speciale e il Difensore della Parte Civile
Il secondo motivo, anch’esso respinto, riguardava un presunto vizio nella costituzione della parte civile a seguito della nomina di un nuovo difensore. I ricorrenti lamentavano una violazione delle norme procedurali. La Corte ha chiarito, citando una consolidata giurisprudenza, che la designazione di un nuovo avvocato per la parte civile richiede sì il rilascio di una nuova procura speciale, ma non impone la necessità di rinnovare l’intero atto di costituzione in giudizio. Anche questo motivo è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali consolidati. In primo luogo, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che l’atto contenga tutti gli elementi necessari a valutarne la fondatezza, senza bisogno di consultare altri documenti. La genericità, ovvero la mancanza di argomentazioni specifiche e decisive, viola questo principio e porta inevitabilmente all’inammissibilità. La Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. In secondo luogo, la Corte ha ribadito la propria interpretazione delle norme sulla rappresentanza della parte civile, confermando che la sostituzione del difensore non invalida la costituzione già avvenuta, purché venga conferita una nuova procura speciale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza rafforza l’idea che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede precisione, chiarezza e la capacità di dimostrare non solo un errore, ma la sua concreta e decisiva influenza sull’esito del processo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando la parte si limita a contestare la valutazione delle prove senza indicare specificamente gli atti viziati e senza spiegare in che modo questi errori siano stati decisivi per la sentenza impugnata. Non è sufficiente proporre una diversa lettura degli elementi di prova.
Se la parte civile cambia avvocato durante il processo, deve rinnovare la sua costituzione in giudizio?
No. Secondo la giurisprudenza costante citata nell’ordinanza, la designazione di un nuovo difensore per la parte civile richiede il rilascio di una nuova procura speciale al nuovo avvocato, ma non la necessità di rinnovare l’atto di costituzione di parte civile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del procedimento di impugnazione senza che la Corte esamini il merito della questione. Inoltre, come stabilito nel provvedimento, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14273 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE SANTA SUSANNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 15 febbraio 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per i reato di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, in relazione all’art. 339, comma 1, cod. pen. (fa commesso in Torre Santa Susanna il 28 novembre 2015);
-
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che, eccepita l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offes quanto imputata di procedimento connesso, denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza o della manifesta illogicità della motivazione, è generico avuto riguardo al principio diritto secondo il quale «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per generi motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul comple compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferiment provvedimento impugnato.» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416); prova di resistenza cui il ricorrente non ha adempiuto con la necessaria specificità, essendosi limitato offrire una mera rilettura di elementi di prova;
- che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 74, 76, 78, 100 e 122 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione, l’obbligo di rilascio di nuova pro speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio» (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020 Rv. 279975; Conf.: Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015, Rv. 265226; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Rv. 275432; Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023, Rv. 284994);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente