Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Annulla l’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un esempio lampante ci viene fornito dall’ordinanza della Suprema Corte che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. Questo caso sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: non basta lamentare un errore, bisogna dimostrarlo con argomentazioni precise e puntuali, ancorate alla decisione che si intende contestare. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire perché l’impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
I Fatti all’Origine del Procedimento
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e per un’ipotesi lieve di reato in materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue ragioni a una serie di motivi che, tuttavia, non hanno convinto i giudici di legittimità.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di inammissibilità, con lo scopo di scoraggiare impugnazioni presentate senza un solido fondamento giuridico.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su un punto cruciale: i motivi presentati a sostegno del ricorso erano stati giudicati ‘generici e meramente assertivi’. In altre parole, il ricorrente si era limitato ad affermare l’esistenza di vizi di motivazione nella sentenza d’appello senza però entrare nel dettaglio. Non erano stati individuati punti specifici della decisione impugnata che dimostrassero la presunta illogicità o contraddittorietà del ragionamento del giudice. Secondo la Cassazione, i motivi così formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla corretta applicazione delle norme e alla coerenza logica della motivazione, non a una nuova valutazione dei fatti.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è un requisito imprescindibile. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e mirata della decisione che si contesta, indicando con precisione le parti della motivazione ritenute viziate e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Affermazioni generiche e non supportate da riferimenti puntuali si traducono in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito: la giustizia di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un presidio della corretta applicazione del diritto.
Per quali reati era stato condannato il ricorrente in appello?
Il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli articoli 337 del codice penale (resistenza a pubblico ufficiale) e 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (reato in materia di stupefacenti di lieve entità).
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano ‘generici e meramente assertivi’ sulla sussistenza di vizi di motivazione, senza individuare punti specifici della decisione impugnata da criticare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione senza che possano individuarsi neppure specifici punti della decisione oggetto del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024