Ricorso inammissibile: quando la genericità vanifica la difesa
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una sentenza, ma per farlo efficacemente è necessario rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile per la genericità dei suoi motivi non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo presenta. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una difesa vaga e non circostanziata contro una condanna per truffa si riveli del tutto inefficace.
I fatti del caso: la truffa e la condanna
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’appello. Un individuo era stato ritenuto responsabile di aver ingannato una persona offesa durante una transazione. Le prove a suo carico erano solide e basate su due elementi chiave:
1. L’imputato era l’intestatario dell’utenza telefonica utilizzata per condurre la trattativa fraudolenta.
2. L’imputato era il destinatario di un vaglia postale inviato dalla vittima e lo aveva personalmente incassato.
Sulla base di questi elementi, i giudici di merito avevano confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali: la presunta ‘manifesta illogicità’ e la ‘mancanza o insufficienza’ della motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere tali doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile per la sua totale genericità.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso, per essere valido, non può limitarsi a enunciare astrattamente dei vizi. È indispensabile che il ricorrente:
* Indichi le specifiche ragioni di fatto e di diritto che dimostrerebbero i vizi denunciati.
* Si confronti direttamente con le argomentazioni della sentenza che intende impugnare.
* Critichi in modo puntuale e specifico i passaggi logici che hanno portato alla decisione del giudice precedente.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva completamente omesso questi passaggi fondamentali. Le sue critiche erano rimaste a un livello astratto, senza mai entrare nel merito delle prove a suo carico né delle motivazioni esposte dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’appello avesse, al contrario, motivato in modo idoneo e sufficiente la propria decisione. La sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato perché gli elementi raccolti (intestazione dell’utenza telefonica e incasso del vaglia postale) fossero sufficienti a provare la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa.
Poiché il ricorso non ha saputo contrapporre a questa solida motivazione delle critiche specifiche e pertinenti, non ha superato il vaglio di ammissibilità. La genericità dei motivi, secondo la costante giurisprudenza, equivale a un’assenza di motivi, rendendo l’impugnazione un atto privo di efficacia. Di conseguenza, la Corte non è potuta entrare nel merito della questione, fermandosi a questa valutazione preliminare.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore; è necessario dimostrarlo con argomentazioni precise, dettagliate e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo conferma la condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e una preparazione tecnica che non lasci spazio a contestazioni vaghe o generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici. Il ricorrente non ha indicato le specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno dei vizi lamentati, né si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi sono stati ritenuti sufficienti per la condanna per truffa?
La Corte d’appello ha ritenuto sufficienti due elementi: il fatto che l’imputato fosse l’intestatario dell’utenza telefonica tramite cui si è svolta la contrattazione e che fosse anche il destinatario che ha personalmente incassato il vaglia postale inviato dalla persona offesa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce, rispettivamente, la manifesta illogicità della motivazione (primo motivo) e la mancanza o insufficienza della motivazione (secondo motivo) con riguardo, per entrambi i motivi, all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di truffa a ascritto, non sono consentiti in sede di legittimità perché sono del tutto generici, atteso che, nel formulare gli stessi, il ricorrente il ricorrente ha del tutto omes sia di indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto che integrerebbero invocati vizi motivazionali sia di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e di criticare specificamente le argomentazioni che sono state poste a base della stessa;
che la Corte d’appello di Roma ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emerga alcuno dei denunciati vizi motivazionali contemplati dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata, nella
quale si evidenzia come l’imputato fosse risultato sia l’intestatario del telefonica tramite la quale si era svolta la contrattazione con la persona of il destinatario del vaglia postale che gli era stato inviato dalla stessa perso e come lo stesso vaglia fosse stato da lui personalmente incassato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.