Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i requisiti fondamentali per un’impugnazione efficace, sanzionando la genericità dei motivi proposti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e la Genericità del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’impugnazione, ha rapidamente rilevato un vizio fondamentale che ha impedito qualsiasi discussione sul merito della vicenda. Entrambi i motivi sono stati giudicati generici e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: Mera Ripetizione degli Argomenti d’Appello
Con riferimento alla questione della responsabilità, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente si era limitato a richiamare i motivi già presentati in appello. Non vi era alcun confronto critico con le argomentazioni puntuali e logiche sviluppate dalla Corte d’Appello nella sua sentenza. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di censure precedenti, ma deve attaccare specificamente la coerenza e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice di merito.
Il Secondo Motivo: La Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato considerato una mera riproduzione di profili già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale. La Cassazione ha ribadito che, in assenza di nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, il motivo risulta inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico, non generico. La funzione della Suprema Corte non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della decisione contestata, ma le ignora o le ripropone sterilmente, viola questo principio fondamentale. La genericità dei motivi impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo, rendendo l’impugnazione un atto processuale inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Mal Formulato
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione con la massima diligenza, formulando censure pertinenti, specifiche e critiche nei confronti della sentenza impugnata. Un approccio superficiale o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a sanzioni economiche non trascurabili.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, limitandosi a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non articola censure specifiche contro il ragionamento giuridico del giudice di merito, ma si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e disattese, senza un’analisi critica della decisione contestata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 10902/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di responsabilità per il reato, è gener limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 1-2);
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024