Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale la specificità dei motivi di impugnazione e quali siano le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando le censure sono formulate in modo vago e generico, non solo si perde l’opportunità di veder riesaminata la propria posizione, ma si va incontro a sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un contribuente, condannato dalla Corte di Appello di Napoli per un reato tributario previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su un unico motivo con cui si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, sia nella determinazione della pena base sia nell’aumento per la continuazione del reato.
I Motivi del Ricorso: Una Critica Troppo Vaga
Il ricorrente si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza di condanna e a lamentare l’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, non ha fornito alcun elemento specifico a sostegno delle sue tesi. Non ha individuato né analizzato i presunti errori logico-giuridici nell’apparato motivazionale della sentenza impugnata, affidandosi a mere affermazioni apodittiche, ovvero dichiarazioni presentate come vere senza alcuna dimostrazione.
La Decisione della Corte: Il ricorso inammissibile per genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta lamentarsi di una sentenza; è necessario spiegare perché e dove il giudice di merito avrebbe sbagliato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come nel caso di specie i motivi addotti fossero caratterizzati da una “assoluta genericità”. Il ricorrente non ha sviluppato una critica puntuale e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, ma si è limitato a manifestare un dissenso generico. Questo approccio rende il ricorso non scrutinabile nel merito. L’inosservanza del requisito di specificità dei motivi, secondo l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, costituisce una causa di inammissibilità. Di conseguenza, la Corte non è nemmeno entrata nel vivo delle questioni sollevate, fermandosi a questa valutazione preliminare.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un ricorso per cassazione non ammette superficialità. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo, ma comporta conseguenze negative concrete. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che può essere attivato solo attraverso censure precise, dettagliate e giuridicamente fondate.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano assolutamente generici. Il ricorrente si è limitato a lamentare la sentenza senza indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle sue tesi, come richiesto dall’art. 581, lett. d), c.p.p.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono vaghe, non argomentate e si limitano a enunciazioni apodittiche, senza individuare e analizzare specifici profili di censura o errori logico-giuridici nel ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qu condannato dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all’art. 5 d.igs.74/2000 con unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sanzionatorio eccessivo sia nella determinazione della pena base sia in ordine al qu aumento per la continuazione.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica d diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno d Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, senza indicare in alcun modo le ragioni delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di concise affermazioni alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo d dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di in
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 I Consigliere estensore i t ities4 Il Presidente