Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non basta impugnare una sentenza: è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude l’esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza n. 47522/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica.
Il Caso in Esame: Appello per il Reato di Evasione
Il caso riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Non accettando la condanna, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando principalmente il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e di una specifica attenuante prevista per il reato di evasione.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili. La Corte ha stabilito che le censure proposte erano generiche e non consentite in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un’analisi del merito della questione, confermando di fatto la sentenza di condanna della Corte d’Appello e condannando il ricorrente a ulteriori pagamenti.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, evidenziando alcuni principi fondamentali del processo penale:
1. Genericità dei Motivi: Il primo e principale ostacolo è stata la genericità delle censure. Il ricorso si limitava a criticare la pena inflitta senza argomentare specificamente in che modo la Corte d’Appello avesse violato la legge. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione del diritto.
2. Discrezionalità del Giudice di Merito: La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale valutazione è insindacabile in Cassazione se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e completa. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato il diniego delle attenuanti valorizzando i precedenti penali dell’imputato e le concrete modalità del fatto, rendendo la sua decisione immune da critiche in sede di legittimità.
3. Corretta Applicazione della Norma: Anche la mancata applicazione dell’attenuante specifica del reato di evasione è stata ritenuta corretta, poiché non sussistevano i presupposti di legge per la sua concessione.
Le conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Oltre alla conferma della condanna, l’ordinanza ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con rigore tecnico, basandosi su precise violazioni di legge e non su una generica doglianza contro l’esito del processo. In assenza di motivi specifici e ammissibili, l’impugnazione non solo sarà inefficace, ma comporterà anche un ulteriore aggravio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non consentiti in sede di legittimità. Le critiche riguardavano il trattamento sanzionatorio, una valutazione che spetta al giudice di merito e che la Cassazione non può riesaminare se la motivazione è logica e completa.
Quali sono state le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base dei precedenti penali dell’imputato e delle concrete modalità del reato. Anche l’attenuante specifica per il reato di evasione non è stata applicata perché non ne ricorrevan i presupposti legali.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47522 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GARBAGNATE MILANESE il 03/11/1982
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.
Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.,, denegate valorizzando i precedenti penali dell’imputato e le concrete modalità del fatto.
Anche la mancata applicazione della circostanza di cui al comma quarto dell’art. 385 cod. pen. risulta corretta non ricorrendone i presupposti applicativi (cfr. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna deli,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.