Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GARBAGNATE MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.
Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.,, denegate valorizzando i precedenti penali dell’imputato e le concrete modalità del fatto.
Anche la mancata applicazione della circostanza di cui al comma quarto dell’art. 385 cod. pen. risulta corretta non ricorrendone i presupposti applicativi (cfr. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna deli,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.