Ricorso inammissibile per motivi generici: la Cassazione fa chiarezza
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando si contesta la congruità della pena. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi equivalga a una loro assenza, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e ben argomentate per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando una motivazione insufficiente e generica riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. In sostanza, si doleva del fatto che la pena non fosse stata fissata nel minimo edittale, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua scelta.
La Decisione della Cassazione: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – ovvero se la pena fosse giusta o meno – ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. Secondo la Corte, i motivi presentati erano viziati da “assoluta genericità e manifesta infondatezza”, rendendo impossibile un esame approfondito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. La Genericità del Motivo sulla Motivazione
Il primo motivo di ricorso, che criticava l’insufficienza della motivazione sulla pena, è stato giudicato troppo vago. Per la Cassazione, non è sufficiente lamentare una motivazione carente; è necessario indicare specificamente quali aspetti della decisione siano illogici o contraddittori. Una censura generica, che non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non può essere accolta.
2. La Richiesta di Applicazione della Pena Minima
Il secondo motivo, con cui si chiedeva l’applicazione della pena nel minimo, è stato considerato una richiesta non argomentata e non proponibile in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di appello sulla congruità della pena. La Corte ha inoltre evidenziato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione adeguata, giudicando la pena congrua e non modificabile in ragione delle specifiche modalità della condotta e, soprattutto, della “personalità negativa dell’imputata, gravata da plurimi precedenti”. Questo elemento è stato decisivo nel giustificare una pena superiore al minimo.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La pronuncia in commento ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico, altrimenti è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta di questa declaratoria non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie. Nel caso di specie, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e precisione nella formulazione delle censure, pena la vanificazione del tentativo di impugnazione e l’aggravio dei costi processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi presentati, i quali non contestavano in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Cassazione riguardo alla richiesta di applicare la pena minima?
La Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della pena minima si risolveva in una richiesta non argomentata e non deducibile in sede di legittimità, specialmente a fronte di una motivazione della Corte d’Appello che riteneva la pena congrua in base alla condotta e ai precedenti penali dell’imputata.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME con il quale s contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell’imputata, gravata da plurimi precedenti (pag. 2-3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consiglièrie estensore
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