Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta senza un esame del merito, portando a un ricorso inammissibile. Il caso riguarda una condanna per spaccio di stupefacenti, e la decisione della Suprema Corte ribadisce principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti. Questo provvedimento è un monito sull’importanza di fondare le proprie doglianze su precise questioni di diritto, anziché su una generica rilettura dei fatti.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato la sua condanna. L’appello alla Corte di Cassazione si basava su tre distinti motivi:
1. Errata valutazione della responsabilità penale: L’imputata sosteneva che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata a un “uso di gruppo” e non allo spaccio, contestando così la finalità illecita della condotta.
2. Sussistenza della recidiva: Si contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenuta ingiustificata.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis del codice penale.
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per l’intero ricorso.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha bocciato l’impugnazione ritenendola, nel suo complesso, generica e volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione si fonda su un’analisi puntuale di ciascun motivo, evidenziando come la difesa non sia riuscita a sollevare questioni di diritto meritevoli di approfondimento, ma si sia limitata a riproporre argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fornito una motivazione dettagliata per la sua decisione, smontando punto per punto le argomentazioni della ricorrente.
Genericità del Motivo sull’Uso di Gruppo
Il primo motivo è stato considerato “interamente versato in fatto” e “generico”. La Corte di Appello aveva già evidenziato come l’imputata non avesse mai specificato il numero esatto dei presunti compartecipi al consumo di gruppo, né chiarito se avesse ricevuto il denaro necessario all’acquisto da ognuno di loro. In assenza di tali elementi concreti, la tesi dell’uso di gruppo rimaneva una mera asserzione, insufficiente a scalfire la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di doglianze che non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione che si contesta.
La Corretta Applicazione della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo la sussistenza della recidiva. I giudici di merito avevano correttamente considerato la “reiterazione di condotte illecite”, la natura del reato, la prossimità temporale con i precedenti e la “persistente pericolosità” dell’imputata. La recidiva, quindi, non era stata applicata automaticamente, ma come risultato di una valutazione complessiva della personalità e della storia criminale della ricorrente.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato generico perché la sentenza impugnata aveva già fornito una “puntuale motivazione” per il diniego delle attenuanti. La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato che l’imputata era un “soggetto gravato da molteplici precedenti penali”. Questa circostanza, secondo la Suprema Corte, è di per sé sufficiente a giustificare la decisione del giudice di merito di non concedere il beneficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, i motivi devono criticare la sentenza impugnata per vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione, e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle prove. La decisione condanna inoltre la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione delle conseguenze economiche negative di un’impugnazione infondata.
Perché un ricorso basato sulla tesi dell’uso di gruppo di stupefacenti può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile se è generico e non fornisce elementi specifici per contestare la motivazione della sentenza precedente. Nel caso specifico, l’imputata non ha indicato il numero di persone coinvolte né le modalità di acquisto della sostanza, rendendo la sua affermazione una mera asserzione di fatto non valutabile in sede di legittimità.
In base a quali criteri la Corte di Cassazione può confermare l’applicazione della recidiva?
La Corte conferma l’applicazione della recidiva se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione adeguata, basata su elementi concreti come la reiterazione di condotte illecite, la natura dei reati, la prossimità temporale tra i fatti e la persistente pericolosità sociale dell’imputato, come emerso dalle sue precedenti condanne.
Avere precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di molteplici precedenti penali a carico dell’imputato costituisce una motivazione puntuale e sufficiente per giustificare la decisione del giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4007 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4007 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCORRANO il 17/02/1991
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;,
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l’accoglimento degli stessi.
Rilevato che il primo motivo – avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio, sostenendosi l’uso di gruppo – è interamente versato in fatto ed è, comunque, generico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3, nella parte in cui si sottolinea che non viene menzionato alcun compartecipe, nè indicato il numero esatto dei soggetti con i quali l’imputata avrebbe dovuto consumare la droga e non avendo la predetta chiarito se avesse ricevuto il denaro necessario per l’acquisto da ognuno dei compagni).
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputata, considerando anche la natura del reato ascrittole, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.
Il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l’imputata è soggetto gravato da molteplici precedenti penali.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.